Sentenza del 17/03/2017 n. 6939 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Toscana, che aveva ritenuto illegittimo l’accertamento dei maggiori ricavi derivanti dalla vendita di immobili. Con il primo motivo ha sostenuto che l’accertamento fosse stato correttamente effettuato ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, mediante metodo analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici, e non ai sensi del comma 2. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione frammentaria e insufficiente degli indizi, tra cui la bassissima redditività della società, i contratti di mutuo fondiario, l’annuncio immobiliare, la stima UTE, i valori OMI e le dichiarazioni del legale rappresentante sui prezzi di mercato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Toscana e rinviato la causa a una diversa composizione della stessa Commissione. Il giudice del rinvio dovrà valutare complessivamente, e non isolatamente, gli elementi presuntivi per stabilire se siano gravi, precisi e concordanti e se giustifichino la ricostruzione dei maggiori ricavi. Dovrà inoltre provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.
Consente l’accertamento analitico-induttivo quando l’incompletezza, falsità o inesattezza dei dati dichiarati emerga dalla contabilità o da altri elementi raccolti dall’Ufficio. Le presunzioni possono essere anche semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
È stato invocato dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla rettifica dell’IVA, ma la Corte ha ritenuto decisiva la corretta qualificazione dell’accertamento secondo l’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973.
D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5
L'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
Il solo valore accertato o dichiarato ai fini dell’imposta di registro non basta a presumere maggiori ricavi, ma la norma non impedisce l’accertamento fondato su una pluralità di ulteriori circostanze presuntive.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3 e n. 5
Ha costituito la base processuale dei motivi di ricorso: violazione o falsa applicazione di legge e vizio di motivazione su fatti decisivi e controversi.
Massime di principio
- Un accertamento analitico-induttivo può essere fondato su una contabilità formalmente regolare quando il comportamento economico complessivo del contribuente risulti irragionevole o antieconomico e renda la contabilità intrinsecamente inattendibile.
- Gli indizi devono essere valutati nel loro insieme: redditività anomala, prezzi di vendita inferiori ai valori di mercato, stime tecniche, mutui, ipoteche, annunci immobiliari e dichiarazioni del contribuente possono rafforzarsi reciprocamente.
- La stima UTE e i valori OMI, considerati isolatamente, non sono normalmente sufficienti a dimostrare maggiori ricavi; possono però assumere rilevanza se accompagnati da altri elementi concordanti.
- Il valore dell’immobile ai fini dell’imposta di registro, da solo, non consente di presumere un maggior corrispettivo ai fini reddituali o IVA, ma può essere considerato insieme ad altre circostanze.
- Quando l’Amministrazione fornisce un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, l’onere di fornire una spiegazione alternativa e documentata della differenza di prezzo ricade sul contribuente.
- Il giudice tributario deve motivare in modo concreto sia la valutazione dei singoli elementi sia la loro lettura complessiva, evitando un esame atomistico o meramente apodittico.
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