Cassazione Civile, Ordinanza n. 27056/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 36 ter d.P.R. n. 600 del 1973, relativa alla dichiarazione dei redditi 2012. La controversia nasceva dal disconoscimento del credito d'imposta per spese di riqualificazione energetica: il contribuente sosteneva di aver commesso un errore nella dichiarazione originaria, poi tempestivamente corretto mediante dichiarazione integrativa presentata il 23 settembre 2014, e quindi rivendicava il diritto al credito. Con l'unico motivo di ricorso deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 8, e 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, censurando la CTR per avere ritenuto insussistente, in via generale, la possibilità di emendare la dichiarazione e per avere svolto una motivazione carente e inconferente rispetto alla dichiarazione integrativa effettivamente depositata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la CTR aveva affermato, in modo non comprensibile e comunque inconferente, che nel controllo ex art. 36 ter non rileverebbe la possibilità di emendare gli errori, confondendo il potere correttivo dell'Amministrazione nel controllo automatizzato con il distinto diritto del contribuente di correggere la propria dichiarazione mediante integrativa. Ha inoltre rilevato che il giudice d'appello non aveva esaminato in modo adeguato la rilevanza della dichiarazione integrativa pacificamente presentata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 ter d.P.R. n. 600 del 1973
Il controllo ex art. 36 ter riguarda l'esame della documentazione allegata alla dichiarazione; la Corte ha evidenziato che tale procedura non coincide con il tema del diritto del contribuente a emendare la dichiarazione mediante integrativa.
art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ha precisato che la correzione di errori è propria del potere di controllo dell'Amministrazione e non riguarda, di per sé, la facoltà del contribuente di correggere la propria dichiarazione.
art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998
È richiamato come base normativa della dichiarazione integrativa; la Corte ribadisce che il contribuente può emendare errori od omissioni, ma entro i termini previsti dalla legge.
art. 8-bis d.P.R. n. 322 del 1998
È richiamato dal ricorrente, ma dal testo emerge soprattutto il principio generale per cui la dichiarazione integrativa per correggere errori in danno del contribuente è ammessa nei limiti temporali stabiliti dalla disciplina fiscale.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato per il rimborso delle somme indebitamente versate; la Corte ribadisce che il rimborso va chiesto entro quattro anni dal versamento e che non si possono eludere i termini decadenziali previsti dalla legge.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È la norma processuale che ha sorretto il ricorso per cassazione, fondato su violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Il contribuente può emendare errori od omissioni della dichiarazione dei redditi mediante dichiarazione integrativa, ma tale facoltà è sottoposta ai termini e ai limiti espressamente previsti dalla legge.
- Nel giudizio avente ad oggetto una pretesa tributaria, il giudice deve valutare la rilevanza della dichiarazione integrativa effettivamente presentata dal contribuente; non è sufficiente richiamare in astratto la disciplina del controllo automatizzato o documentale.
- La disciplina del controllo dell'Amministrazione ex art. 36 bis o 36 ter d.P.R. n. 600 del 1973 non può essere sovrapposta al distinto tema del diritto del contribuente di correggere la propria dichiarazione.
- Il principio di emendabilità della dichiarazione non può essere utilizzato per eludere i termini decadenziali previsti per il rimborso o per la compensazione del credito fiscale.
- La motivazione della sentenza tributaria è viziata quando non chiarisce perché la dichiarazione integrativa non sia idonea a incidere sulla pretesa fiscale contestata.
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