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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35374/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso da una parte privata per l'irragionevole durata di un precedente processo civile avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di vendita di una gru. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'indennizzo solo per il primo grado del giudizio presupposto, escludendolo per la fase di appello e riducendolo di un terzo, ritenendo che la parte avesse maturato una sopravvenuta consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa, desunta dalla soccombenza nel giudizio presupposto. Il ricorrente ha impugnato tale decreto con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, per avere la Corte d'appello confuso la consapevolezza sopravvenuta dell'infondatezza della domanda con il mero accertamento giudiziale della sua infondatezza; (2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione solo apparente sul punto; (3) violazione di legge e vizio motivazionale per non avere esaminato il motivo di opposizione sul merito del giudizio presupposto, fondando la decisione solo sulla preclusione; (4) censura sulle spese, rimasta assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, trattandoli congiuntamente. Ha affermato che la presunzione di esclusione dell'indennizzo per manifesta infondatezza della domanda nel processo presupposto non può essere applicata in modo automatico sulla sola base della soccombenza, dovendosi verificare in concreto se, al momento del gravame nel giudizio presupposto, la parte fosse davvero consapevole dell'infondatezza della propria pretesa. La semplice circostanza che il giudizio presupposto si sia concluso sfavorevolmente non equivale, di per sé, alla prova di tale consapevolezza, specie quando la questione interpretativa sull'applicabilità della causa di esclusione dell'indennizzo non era ancora consolidata. Poiché l'orientamento giurisprudenziale invocato non era ancora stabilizzato al momento dell'appello nel giudizio presupposto, la valutazione del patema d'animo per la durata del processo doveva essere compiuta tenendo conto delle peculiarità della fase processuale. Il quarto motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001

    La manifesta infondatezza della domanda nel processo presupposto costituisce una presunzione di esclusione dell'indennizzo, ma la sua applicazione richiede una verifica concreta della consapevolezza della parte, non potendo desumersi automaticamente dalla sola soccombenza.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale della ragionevole durata del processo e dell'equa riparazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per censurare la motivazione apparente della decisione di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.

  • art. 1453 c.c.

    Indicato solo come oggetto del giudizio presupposto, relativo alla risoluzione del contratto di vendita.

Massime di principio

  • La causa di esclusione dell'indennizzo per equa riparazione collegata alla manifesta infondatezza della domanda presupposta non opera in modo automatico in presenza della sola soccombenza nel giudizio precedente; occorre accertare se vi fosse una reale consapevolezza, anche sopravvenuta, dell'infondatezza della pretesa.
  • La consapevolezza dell'infondatezza della domanda non coincide con il mero esito sfavorevole del processo, né con il semplice accertamento giudiziale dell'infondatezza stessa.
  • Nella valutazione del diritto all'equa riparazione, il giudice deve evitare automatismi e considerare le peculiarità del caso concreto, compresa la fase processuale in cui sarebbe maturata la consapevolezza della parte.
  • Quando il quadro giurisprudenziale rilevante non era ancora consolidato al momento dell'impugnazione nel giudizio presupposto, non è corretto assumere come scontata la conoscenza, da parte dell'istante, della necessità dell'esito sfavorevole.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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