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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32422/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento di un compenso professionale per l'attività difensiva svolta in giudizi tributari davanti alle Commissioni di Milano in favore di un terzo. Il professionista sosteneva che la commercialista, che si era rivolta a lui per assistere il cliente nel contenzioso fiscale, avesse poi assunto personalmente l'impegno a garantire il pagamento del compenso, anche tramite comunicazioni e-mail. Il tribunale aveva escluso la sussistenza di una fideiussione, ritenendo non inequivoca la volontà di assumere una garanzia personale; la corte d'appello aveva invece valorizzato le e-mail e condannato la commercialista al pagamento. Con il ricorso per cassazione la soccombente in appello deduceva, da un lato, violazione dell'art. 1937 c.c., sostenendo che dalle e-mail emergesse solo l'impegno a recuperare il credito dal terzo debitore e non l'assunzione di una garanzia fideiussoria; dall'altro, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse letto solo parzialmente le e-mail e quindi erroneamente ricavato l'animus fideiubendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero, in realtà, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e dell'interpretazione delle dichiarazioni negoziali contenute nelle e-mail, senza evidenziare reali incongruenze logiche della motivazione, né indicare specificamente la violazione di legge o il fatto decisivo omesso. La sentenza di appello è quindi rimasta ferma; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, essendo il ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e dichiarato inammissibile, è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1937 c.c.

    La volontà di prestare fideiussione deve risultare in modo inequivoco; il ricorso non ha indicato una specifica violazione della norma ma ha contestato la valutazione delle e-mail compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuovo esame del fatto o delle prove.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto decisivo specificamente indicato; non è ammissibile una critica alla ricostruzione probatoria del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio o una diversa lettura delle dichiarazioni negoziali già esaminate dal giudice di merito.
  • La fideiussione richiede una volontà di garanzia personale desumibile in modo univoco dal testo o dal comportamento complessivo del preteso garante; non basta un generico impegno a favorire il recupero del credito da parte del debitore principale.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo effettivamente omesso, non quando censura la selezione o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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