Cassazione Civile, Ordinanza n. 05384/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un proprietario superficiario di un alloggio, con cantina e autorimessa in una palazzina sita in Molfetta, aveva chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto di un'ordinanza sindacale di sgombero e della successiva demolizione dell'edificio, eseguita senza il suo consenso e seguita da una parziale ricostruzione da parte del Comune. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello era stato confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha articolato otto motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse confermato il diniego del risarcimento applicando d'ufficio l'art. 1227, comma 2, c.c. senza che tale eccezione fosse stata proposta; 2) violazione dell'art. 1227, comma 2, c.c., per avere negato il risarcimento in ragione della mancata impugnazione dell'ordinanza di sgombero, senza verificare se una tempestiva reazione avrebbe realmente evitato o ridotto il danno; 3) violazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., per avere attribuito al ricorrente un concorso causale nella produzione del danno; 4) violazione delle norme sulla proprietà e sul mandato, per avere ritenuto legittima la demolizione e ricostruzione dell'edificio sulla base di un mandato assembleare che, secondo il ricorrente, non era stato validamente conferito da tutti i proprietari e comunque non corrispondeva allo schema approvato dal Comune; 5) nullità del mandato per illiceità della causa, poiché si sarebbero impiegati fondi pubblici per realizzare un'opera privata; 6) violazione dell'art. 54 d.lgs. 267/2000, per avere ritenuto legittima l'ordinanza contingibile e urgente nonostante le proroghe del termine di sgombero, che secondo il ricorrente proverebbero l'assenza dell'urgenza; 7) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la Corte avrebbe dato rilievo alla CTU senza considerare che il consulente non aveva potuto esaminare l'edificio prima della demolizione e si era basato su perizie di parte e di altri tecnici, trascurando le allegazioni difensive del ricorrente; 8) violazione degli artt. 952 e 954 c.c., per non avere riconosciuto l'estinzione del diritto del ricorrente sulla costruzione e per avere ritenuto sufficiente la proposta comunale di riconsegna del nuovo immobile. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi 4, 5 e 7 perché introducevano questioni nuove o meramente fattuali non adeguatamente veicolate nei precedenti gradi; ha rigettato il sesto motivo, affermando che la proroga del termine di sgombero è una circostanza posteriore e non incide sulla legittimità originaria dell'ordinanza; ha ritenuto infondato l'ottavo motivo, osservando che non era dimostrato l'interesse a rifiutare l'offerta comunale e che comunque non era stata accertata l'illegittimità dello sgombero e della demolizione; ha quindi assorbito i primi due motivi e, in definitiva, ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla pretesa invalidità del mandato assembleare, alla dedotta nullità per causa illecita e alla censura sulla CTU; ha rigettato la doglianza sulla legittimità dell'ordinanza di sgombero e quella sull'estinzione del diritto di superficie/proprietà separata; ha ritenuto assorbite le censure sul quantum risarcitorio, perché è mancato il presupposto stesso del diritto al risarcimento, non essendo stata accertata l'illegittimità del provvedimento amministrativo e della demolizione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudice non può pronunciarsi su eccezioni non proposte, salvo i limiti della rilevabilità d'ufficio; la censura è però respinta perché i motivi nuovi o male veicolati non sono scrutinabili come error in procedendo fondato su una diversa ricostruzione degli atti
il concorso colposo del creditore nella produzione del danno richiede una condotta causalmente efficiente nella causazione del pregiudizio; nella specie la doglianza è superata dal difetto del presupposto risarcitorio
il danneggiato ha il dovere di attivarsi per limitare il danno, ma la mera mancata impugnazione dell'atto amministrativo non è, di per sé, decisiva nel caso concreto, anche perché la Corte ha escluso che essa incidesse sulla legittimità dell'ordinanza
art. 42 Cost.
invocato a tutela della proprietà, ma non ritenuto violato perché le censure sul mandato e sulla demolizione sono state dichiarate inammissibili o infondate
invocato quale norma sulla pienezza del diritto di proprietà, ma la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli al ricorrente
le norme sul mandato richiedono un valido conferimento del potere; la censura è stata dichiarata inammissibile perché introduceva questioni nuove non trattate nei precedenti gradi
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del consenso di tutti i comproprietari nelle innovazioni e negli atti dispositivi; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della doglianza
invocato in tema di disciplina del condominio e rinvio alle norme sulla comunione, ma la censura è stata ritenuta nuova
art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
l'ordinanza contingibile e urgente richiede un presupposto di urgenza e di pericolo non altrimenti fronteggiabile; nel caso concreto le proroghe del termine di sgombero non dimostrano l'illegittimità originaria dell'ordinanza
la doglianza sulla valutazione della CTU è stata ritenuta in sostanza fattuale e quindi inammissibile
richiamato per distinguere il diritto di superficie dalla proprietà separata della costruzione; la Corte non accoglie la tesi estintiva prospettata dal ricorrente
il titolare del diritto di superficie può ricostruire l'edificio crollato; la Corte osserva che l'offerta comunale di ritorno nella medesima situazione giuridica è coerente con tale schema e, comunque, manca la prova dell'interesse al rifiuto
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per l'onere di autosufficienza del ricorso, specie per la descrizione dei motivi di appello e delle questioni dedotte
Massime di principio
- La deduzione in cassazione di un error in procedendo non consente di introdurre questioni nuove: il ricorrente deve mostrare che la questione era stata effettivamente devoluta nei gradi di merito e deve indicarne con precisione il contenuto, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo o la richiesta di proroghe del termine di esecuzione non dimostrano, di per sé, l'illegittimità originaria del provvedimento né escludono automaticamente il diritto al risarcimento, che presuppone comunque l'accertamento dell'illiceità della condotta fonte del danno.
- Le censure che attengono alla ricostruzione del fatto, alla valutazione delle prove o alle risultanze di una consulenza tecnica sono inammissibili in cassazione quando mirano solo a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio, senza denunciare un effettivo vizio di legittimità.
- Il danno risarcibile non può essere esaminato prescindendo dal titolo dell'obbligazione risarcitoria: se non è accertata l'illegittimità del comportamento ascritto al convenuto, restano assorbite le doglianze sul quantum.
- Per contestare la validità di un mandato o di un conferimento di poteri in relazione a beni comuni o a diritti reali occorre averlo dedotto in modo specifico nei gradi di merito; altrimenti la questione non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
- La distinzione tra diritto di superficie e proprietà separata della costruzione può incidere sulla sorte del diritto dopo la demolizione, ma la censura resta priva di rilievo se non viene dimostrato, con un accertamento di fatto già compiuto nei gradi di merito, l'effettivo interesse concreto del ricorrente e l'illegittimità dell'operazione eseguita.
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