Cassazione Civile, Ordinanza n. 19486/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino marocchino già destinatario di decreto di trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri, successivamente prorogato una prima volta, ha impugnato in cassazione il decreto con cui il Giudice di pace di Torino aveva disposto un’ulteriore proroga di trenta giorni. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che mancassero i presupposti legali della proroga, perché il giudice si sarebbe limitato a recepire quanto affermato dalla Questura circa il fatto che il consolato interessato non si fosse espresso negativamente sull’identificazione, senza considerare che la rappresentanza diplomatica del Paese di origine non aveva fornito alcuna risposta. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità del decreto per violazione dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell’art. 125, comma 3, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., lamentando che il provvedimento letto in udienza fosse privo di motivazione e che questa fosse stata aggiunta solo successivamente con separato provvedimento.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il secondo, affermando che il decreto, redatto sul medesimo modulo del verbale e depositato lo stesso giorno dell’udienza, deve considerarsi unitario rispetto al verbale stesso, sicché il contenuto motivazionale aggiunto nel modulo integra il solo dispositivo letto in udienza. Ha ritenuto infondato anche il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva effettivamente verificato i presupposti della proroga richiamando la richiesta del Questore e le attività svolte dall’Amministrazione per l’identificazione e l’ottenimento del lasciapassare, nonché l’attesa di un riscontro dalle autorità consolari. La Corte ha ribadito che la proroga del trattenimento è legittima solo se l’Amministrazione dimostra di avere compiuto ogni ragionevole sforzo per l’allontanamento e che il ritardo dipende dalla mancata cooperazione dello straniero o dai tempi necessari per acquisire la documentazione dai Paesi terzi; nel caso concreto, tale onere era stato assolto, mentre il ricorrente non aveva allegato di avere collaborato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La proroga del trattenimento è ammissibile solo in presenza dei presupposti legali collegati alle attività necessarie per il rimpatrio o allontanamento, quando l’Amministrazione abbia compiuto ogni ragionevole sforzo e permanga un ritardo dovuto a mancata cooperazione dell’interessato o a difficoltà nell’acquisizione dei documenti.
La motivazione del provvedimento può risultare validamente dal modulo allegato al verbale di udienza, se redatto contestualmente e tale da integrare il contenuto dispositivo.
art. 111 Cost.
Il provvedimento giurisdizionale deve essere sorretto da motivazione, ma nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta validamente incorporata nel verbale-modulo depositato nello stesso giorno dell’udienza.
art. 13 Cost.
Il trattenimento incide sulla libertà personale e, in quanto tale, è soggetto a riserva assoluta di legge e a controllo giurisdizionale entro i limiti previsti dalla disciplina legale.
art. 15, par. 6, direttiva 2008/115/CE
La proroga del trattenimento è consentita solo quando, nonostante ogni ragionevole sforzo dello Stato membro, l’allontanamento richieda più tempo per mancata cooperazione dell’interessato o ritardi nell’ottenimento dei documenti dai Paesi terzi.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non trova applicazione nel procedimento esente dal contributo unificato.
Massime di principio
- La proroga del trattenimento amministrativo dello straniero richiede una motivazione specifica e controllabile, dalla quale risultino gli sforzi effettivamente compiuti dall’Amministrazione per eseguire il rimpatrio e le ragioni concrete del ritardo.
- L’onere di giustificare la proroga incombe sull’Amministrazione istante, che deve allegare le attività svolte per ottenere i documenti necessari e gli elementi da cui desumere la mancata cooperazione dell’interessato; allo straniero spetta allegare e provare che il ritardo dipenda invece dall’inerzia amministrativa o dalla propria collaborazione.
- La motivazione del provvedimento può essere validamente resa per relationem, mediante richiamo alla richiesta dell’autorità amministrativa, purché tale richiesta sia conoscibile dalla parte e contenga gli elementi necessari a sorreggere la decisione.
- Quando il decreto è redatto sul medesimo supporto del verbale d’udienza e depositato contestualmente, il suo contenuto motivazionale può integrare il dispositivo letto in udienza senza determinare nullità per difetto di motivazione.
- Il controllo giurisdizionale sulla proroga del trattenimento deve verificare la sussistenza dei presupposti legali e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio, senza sostituire valutazioni discrezionali dell’autorità amministrativa inesistenti o comunque compressi dalla riserva di legge.
Come è indicizzato
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