Cassazione Civile, Ordinanza n. 05046/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un promotore finanziario una cartella di pagamento per IRAP 2009, contestando una maggiore imposta rispetto a quella dichiarata. Secondo l'Ufficio, l'attività svolta rientrava tra quelle soggette all'aliquota del 4,40% prevista per i servizi finanziari e assicurativi, alla quale andava poi aggiunta la maggiorazione dello 0,85% introdotta dalla legge regionale Toscana n. 64 del 2006. Il contribuente sosteneva invece che per i promotori finanziari dovesse applicarsi l'aliquota ordinaria del 4,25%, perché la maggiorazione regionale riguardava soltanto le categorie già assoggettate all'aliquota del 4,40%. I giudici di merito accoglievano il ricorso del contribuente. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge regionale Toscana n. 64 del 2006 e del relativo allegato, censurando la tesi secondo cui l'incremento non si estendesse ai promotori finanziari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, richiamando un precedente tra le stesse parti relativo a un'annualità successiva e l'orientamento consolidato secondo cui ai promotori finanziari si applica l'aliquota IRAP del 4,25% e non quella del 4,40%. La Corte ha inoltre rilevato d'ufficio che la questione era coperta da giudicato formatosi sul medesimo rapporto tributario, in quanto l'accertamento sulla qualificazione dell'attività e sull'aliquota applicabile ha efficacia preclusiva anche per annualità diverse, quando l'elemento fattuale e giuridico è tendenzialmente permanente. Conseguentemente, ha condannato l'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la P.A. difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 5, legge reg. Toscana 22 dicembre 2006, n. 64
La Corte ha ritenuto che il richiamo alle aliquote contenuto nella norma regionale non comportasse un aumento generalizzato tale da ricomprendere anche i promotori finanziari.
Allegato A alla legge reg. Toscana 22 dicembre 2006, n. 64
Il richiamo all'aliquota del 4,40% vigente fino al 31.12.2006 non poteva riferirsi ai promotori finanziari, già soggetti all'aliquota ordinaria del 4,25%.
legge reg. Toscana 20 dicembre 2002, n. 43, art. 2
Ha previsto l'aumento dell'aliquota IRAP al 4,40% solo per i soggetti indicati negli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997, senza menzionare i promotori finanziari.
artt. 6 e 7, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Non menzionano i promotori finanziari; per essi resta applicabile l'aliquota ordinaria IRAP.
art. 16, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Costituisce la previsione generale dell'aliquota ordinaria IRAP del 4,25%.
art. 16, comma 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Consente alla Regione di maggiorare l'aliquota IRAP per determinate categorie di soggetti passivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica quando soccombente è una P.A. ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la legge regionale esercita il potere di maggiorazione dell'aliquota IRAP per categorie determinate di soggetti, l'aumento non può estendersi in via analogica o implicita a soggetti non espressamente ricompresi.
- Se una qualificazione giuridica dell'attività rilevante ai fini fiscali ha carattere tendenzialmente permanente, il giudicato formatosi su tale qualificazione in relazione a un'annualità può spiegare efficacia preclusiva anche per annualità successive tra le stesse parti, purché permangano identici i presupposti fattuali e giuridici.
- In materia tributaria, l'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce il rilievo del giudicato su elementi costitutivi della fattispecie che abbiano durata e stabilità nel tempo.
- La verifica dell'aliquota IRAP applicabile deve avvenire in base alla precisa collocazione della categoria di attività nel sistema normativo vigente nel periodo considerato, senza sovrapporre categorie diverse o successivi incrementi non riferibili al soggetto passivo interessato.
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