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Sentenza

Sentenza del 21/03/2024 n. 7682 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguardava l’avviso di accertamento TARSU per gli anni 2008-2010. A.A. ha contestato: 1) la legittimità della TARSU per il 2010, ritenendo che fosse stata soppressa e sostituita dalla TIA; 2) la validità della sottoscrizione dell’avviso, sostenendo che fosse stato firmato il 23 maggio 2012 da un dirigente non ancora legittimato; 3) la decisione della CTR in camera di consiglio nonostante una richiesta di udienza pubblica; 4) l’insufficienza della motivazione della CTR sulle riduzioni della superficie tassabile e sulla distanza dei cassonetti. La CTR aveva ritenuto l’avviso emesso il 18 ottobre 2012 e notificato il 7 novembre 2012, dopo la delega dirigenziale del 7 giugno 2012, e aveva escluso che il contribuente avesse provato i presupposti per le riduzioni richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: la TARSU poteva continuare ad applicarsi nel 2010, poiché il regolamento attuativo della nuova tariffa non era stato emanato e restavano quindi operative le discipline regolamentari vigenti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava un fatto decisivo omesso e chiedeva una nuova valutazione della successione delle date; inoltre, la documentazione era richiamata in modo generico e non autosufficiente. La Corte ha anche ricordato che, contestata la legittimazione del sottoscrittore, l’Amministrazione deve provare il corretto esercizio del potere producendo la delega. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non specificava quando e dove fosse stata presentata l’istanza di udienza pubblica. Il quarto è stato dichiarato inammissibile per genericità: la CTR aveva motivato sulle riduzioni e il contribuente non aveva dimostrato i relativi presupposti; la detenzione dei locali fonda una presunzione di produzione di rifiuti, superabile con prova contraria nei casi previsti dalla legge. A.A. è stato condannato a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000, oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 238, commi 1, 6 e 11, D.Lgs. n. 152/2006

    Invero, il regolamento ministeriale di cui sopra non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), pertanto sono rimaste in vigore, e legittimamente applicate dai Comuni nei rispettivi territori, per quanto qui d'interesse, sia la TARSU sia la TIA 1 alla quale sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU.

    In assenza del regolamento ministeriale e degli adempimenti necessari per applicare la nuova tariffa, continuavano a valere le discipline regolamentari vigenti; pertanto il Comune poteva applicare la TARSU anche per il 2010.

  • Art. 5, comma 2-quater, D.L. n. 208/2008, convertito dalla L. n. 13/2009

    Dunque è stata prevista la "facoltà" per gli Enti locali, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011.

    Il passaggio alla TIA 2 era una facoltà degli enti locali, non un obbligo automatico dal 2010; in mancanza di una scelta comunale, poteva restare applicabile la TARSU.

  • Art. 366, n. 6, cod. proc. civ.

    Va premesso che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell' articolo 366 , n. 6, c.p.c. - anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11 - non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione.

    Il ricorso per cassazione deve riportare o riassumere in modo specifico il contenuto degli atti e dei documenti invocati, così che le censure possano essere comprese e decise senza rinviare genericamente al fascicolo.

  • Art. 62, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 507/1993

    La TARSU è dovuta, a norma dell' art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993 , per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione "iuris tantum" di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

    La detenzione dei locali o delle aree genera una presunzione relativa di produzione di rifiuti. Il contribuente può superarla provando l’oggettiva non produttività o non utilizzabilità e deve dichiarare e documentare le circostanze che giustificano l’esclusione o la riduzione.

  • Art. 63 D.Lgs. n. 507/1993

    La Commissione Tributaria Regionale ha motivato in termini inequivoci (e giuridicamente corretti) in ordine al fatto che: - in base agli articoli 62 e 63 d.lvo 507/93 , dalla sola detenzione dei locali derivasse una presunzione legale di produttività di rifiuti superabile, con prova a carico del contribuente, solo in presenza di una delle tassative fattispecie di cui al secondo comma dell'articolo 62 medesimo;

    La disciplina della tassa va applicata insieme alla presunzione di produttività prevista dall’art. 62: spetta al contribuente provare i presupposti per l’esclusione o la riduzione, nei casi ammessi dalla legge.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La mancata adozione della disciplina attuativa di una nuova tariffa non determina da sola la cessazione del precedente tributo: occorre verificare le norme transitorie e se l’ente abbia effettivamente deliberato il passaggio al nuovo regime.
  • Chi contesta la legittimazione del firmatario di un atto impositivo deve formulare una censura specifica; l’Amministrazione, a fronte della contestazione, deve provare il corretto esercizio del potere producendo la delega. La verifica delle date e dei documenti compiuta dal giudice di merito non può essere normalmente riesaminata in cassazione come una nuova valutazione dei fatti.
  • Per denunciare un errore processuale in cassazione, il ricorrente deve indicare nel ricorso i fatti processuali rilevanti e precisare quando e dove l’atto o l’istanza è stato presentato; il giudice di legittimità non è tenuto a ricostruire tali circostanze cercandole genericamente nel fascicolo.
  • Le richieste di esclusione o riduzione della TARSU non operano automaticamente: il contribuente deve provare i presupposti oggettivi, nei casi previsti dalla legge, e documentarli secondo le modalità richieste. La mera affermazione della distanza dai punti di raccolta o della mancata produzione di rifiuti non è sufficiente.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito; le censure devono rispettare il motivo di impugnazione invocato ed essere specifiche e autosufficienti.

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