Cassazione Civile, Ordinanza n. 11592/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da un Comune per ottenere il ristoro dei danni e la restituzione delle somme corrisposte in relazione alla costruzione di un acquedotto rurale, opera poi dichiarata non collaudabile. In primo grado il Tribunale aveva condannato, in solido con gli eredi del progettista e direttore dei lavori, anche l'appaltatore e i suoi eredi al pagamento di una somma rilevante, ritenendo l'appaltatore gravemente inadempiente. Gli eredi dell'appaltatore hanno appellato deducendo, tra l'altro, la scindibilità delle domande e l'assenza di litisconsorzio necessario tra i condebitori solidali, l'estinzione del giudizio per vizi della notificazione dell'integrazione del contraddittorio e dell'atto di riassunzione, nonché l'omessa considerazione di carenze progettuali che avrebbero reso ineseguibile il progetto. In cassazione hanno articolato nove motivi: violazione degli artt. 2055 e 354 c.p.c. per mancata rimessione dell'intero giudizio al primo giudice; nullità per asserita mancata declaratoria di litisconsorzio necessario; nullità e/o motivazione apparente sulla notifica dell'integrazione del contraddittorio e sull'effetto retroattivo della sentenza costituzionale sulla notifica per compiuta giacenza; violazione degli artt. 307 e 291 c.p.c. per mancata declaratoria di estinzione; omessa pronuncia e omessa motivazione sulla mancata notifica dell'atto di riassunzione ai contumaci; omessa pronuncia e omessa motivazione sulle carenze progettuali; mancata valutazione di documenti richiamati dal CTU; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese, ritenute eccessive nonostante il parziale accoglimento dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in presenza di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. tra appaltatore e progettista/direttore dei lavori, non sussiste litisconsorzio necessario e le cause sono scindibili, potendo il processo proseguire validamente anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ha respinto i motivi relativi all'estinzione per vizi di notificazione, rilevando da un lato la tardività dell'eccezione in relazione al diverso profilo dell'effetto retroattivo della sentenza costituzionale e, dall'altro, che il verbale d'udienza attestante la produzione dell'atto di integrazione del contraddittorio fa fede fino a querela di falso, non proposta. Ha inoltre escluso la fondatezza della censura sulla mancata notifica dell'atto di riassunzione ai contumaci, perché la riassunzione da parte degli eredi dell'attore non richiede tale notifica. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulle carenze progettuali e sui documenti asseritamente trascurati per difetto di specificità e decisività, e perché non si confrontavano con la ratio della decisione di merito, fondata sul principio secondo cui l'appaltatore, pur potendo essere corresponsabile, va esente solo se dimostra di avere manifestato il proprio dissenso rispetto a istruzioni o progetto palesemente errati e di essere stato costretto ad eseguire come nudus minister, circostanza non allegata. Ha infine ritenuto inammissibile il motivo sulle spese, poiché i ricorrenti non erano risultati interamente vittoriosi in appello. Condanna alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune.
Norme richiamate
La solidarietà passiva tra coobbligati non determina litisconsorzio necessario; il creditore può agire per l'intero contro ciascun debitore e il processo può svolgersi separatamente nei confronti di uno solo di essi.
La rimessione al primo giudice non è imposta quando le cause sono scindibili e non sussiste un vincolo di inscindibilità tra le domande.
L'eccezione di estinzione deve essere proposta tempestivamente nel primo atto utile; altrimenti la parte decade dal potere di sollevarla.
Richiamato in tema di omessa o irregolare integrazione del contraddittorio, ma senza accoglimento della censura.
Il verbale d'udienza, quale atto assistito da fede pubblica, fa prova di quanto in esso attestato fino a querela di falso.
Il mancato rinvenimento nel fascicolo di atti processuali non consente di superare, senza querela di falso, quanto attestato nel verbale dal giudice/cancelliere.
La riassunzione del giudizio non rientra tra gli atti da notificare al contumace secondo l'elenco tassativo della norma.
L'omesso esame di questioni meramente processuali non integra il vizio di omessa pronuncia; quest'ultimo riguarda domande o eccezioni di merito.
La motivazione può essere concisa purché renda intelligibile il fondamento della decisione; gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata si intendono implicitamente disattesi.
Le censure sono state ricondotte ai vizi di nullità della sentenza, omessa pronuncia e omesso esame/motivazione apparente, ma sono state respinte o dichiarate inammissibili per carenze di specificità o infondatezza.
Le spese seguono la soccombenza; il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio per cui non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
La compensazione delle spese e la loro quantificazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-q, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo finale, verosimilmente in tema di contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori precisazioni.
L. n. 890/1982, art. 8, comma 2
La questione della notifica per compiuta giacenza è stata richiamata dai ricorrenti in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 346/1998, ma la censura è stata ritenuta tardiva e comunque infondata nel caso concreto.
Massime di principio
- La solidarietà passiva tra appaltatore e progettista/direttore dei lavori, quando fatta valere dal creditore danneggiato, non impone il litisconsorzio necessario: le domande nei confronti dei singoli coobbligati sono scindibili e il giudizio può proseguire utilmente contro uno solo di essi, anche in appello.
- L'eccezione di estinzione del processo deve essere sollevata nel primo atto difensivo utile e con riferimento specifico al vizio dedotto; non è consentito introdurre in seguito un diverso profilo estintivo fondato su una distinta ragione di invalidità della notificazione.
- Il verbale d'udienza, in quanto atto assistito da fede privilegiata, prova quanto in esso attestato fino a querela di falso; la mancanza materiale nel fascicolo degli atti ivi richiamati non consente, di per sé, di superarne le risultanze.
- La riassunzione del giudizio da parte degli eredi dell'attore non richiede la notificazione al convenuto contumace, salvo specifiche previsioni normative; essa non comporta, di regola, un mutamento radicale della situazione processuale tale da imporre una nuova integrale vocatio in ius dei contumaci.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omessa pronuncia non ricorre per il solo mancato esame di questioni processuali; inoltre il giudice di merito può motivare per implicito rigettando le argomentazioni incompatibili con la decisione adottata.
- L'appaltatore non è esonerato da responsabilità solo perché il progetto o le istruzioni del committente presentino errori: per andare esente deve dimostrare di avere rilevato l'errore, di avere manifestato il proprio dissenso e di avere eseguito l'opera come semplice nudus minister, sotto le insistenze del committente e a suo rischio.
- Le censure che investono la mancata valutazione di documenti o di fatti di merito sono inammissibili se non indicano con precisione la loro decisività e non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In materia di spese processuali, il controllo di legittimità è limitato al rispetto del principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese; la compensazione e la quantificazione restano affidate al giudice di merito nei limiti di legge.
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