Cassazione Civile, Ordinanza n. 06578/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, definito dalla Corte d'appello di Perugia, il ricorrente impugnava il decreto nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese di lite. Deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c. e del d.m. n. 55/2014, sostenendo che la liquidazione operata fosse inferiore ai minimi tabellari risultanti dai parametri forensi applicabili. Il Ministero resisteva con controricorso. La questione esaminata in cassazione riguardava quindi se la liquidazione complessiva delle spese processuali, fissata in misura inferiore al minimo tabellare, fosse legittima e adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sulla liquidazione delle spese. Ha cassato il decreto impugnato nei limiti della statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando i compensi dovuti in euro 1.115,00, oltre euro 27,00 per esborsi, rimborso forfetario del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre posto a carico del Ministero le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 550,00, oltre esborsi e accessori, sempre con distrazione.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla soccombenza e sulla liquidazione delle spese di lite
impone un limite alla liquidazione dei compensi professionali, impedendo importi meramente simbolici o non consone al decoro della professione
i parametri tabellari costituiscono criterio di orientamento della liquidazione; il giudice può discostarsene ma non oltre i limiti consentiti e senza liquidazioni inferiori ai minimi risultanti dai parametri
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
consente la riduzione dei compensi per le singole fasi, ma la liquidazione complessiva deve restare entro il minimo tabellare applicabile
consente alla Corte di decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto
norma processuale richiamata per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
costituisce il titolo della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55/2014, il giudice deve rispettare i parametri tabellari e non può determinare un compenso complessivo inferiore al minimo risultante dall'applicazione delle riduzioni consentite per le singole fasi.
- I parametri forensi, pur non essendo più vincolati da inderogabilità assoluta, restano la misura economica standard della prestazione professionale e impongono motivazione solo quando il giudice si discosti in modo apprezzabile dai valori medi.
- L'art. 2233, comma 2, c.c. opera come limite esterno alla discrezionalità del giudice nella liquidazione, precludendo compensi simbolici o non decorosi rispetto all'attività difensiva svolta.
- Quando la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione sulle spese e decidere direttamente nel merito rideterminando la liquidazione dovuta.
Come è indicizzato
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