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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42156/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame contro la misura degli arresti domiciliari applicata dal G.I.P. per il reato di acquisto e messa in circolazione di banconote false. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione perché le intercettazioni e i filmati sarebbero inidonei a fondare la gravità indiziaria; manca riscontro che l'uomo ignoto parlasse effettivamente con Novaca, manca prova della consegna del denaro "genuino" o di un conteggio di denaro, e non risulterebbe provato che Novaca si fosse recato nei luoghi indicati per le dazioni; 2) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione perché il Tribunale si sarebbe basato sulla pendenza di altri procedimenti per valutare la pericolosità senza considerare la giovane età, l'assenza di precedenti e l'attività lavorativa del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, nei limiti del giudizio di legittimità, le censure che si traducono in una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Napoli che ha valorizzato intercettazioni, riprese e servizi di osservazione, ritenendoli idonei a costituire gravità indiziaria (trattativa per acquisto di banconote false, riprese dello scooter con Novaca diretto al locale indicato, consegna della valuta falsa nell'area indicata). La mancata precisa indicazione del luogo della consegna e l'assenza di un conteggio di denaro sono state ritenute irrilevanti alla prova di resistenza, anche alla luce della solidità complessiva degli indizi. Quanto alla pericolosità, il Tribunale ha motivatamente valutato l'abitualità e la rilevanza della condotta (ingente quantitativo pari a euro 30.000) e la personalità negativa emersa dalle conversazioni, adottando una valutazione prognostica conforme alla giurisprudenza della Corte. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 81, comma, 110 e 453, primo comma, nn. 3 e 4

    artt. 81, cpv., 110 e 453, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen.

    Nella sentenza tali norme costituiscono il riferimento sostanziale per l'imputazione (concorso di persone e reati relativi alla introduzione e messa in circolazione di moneta contraffatta). La Corte non ha riesaminato la qualificazione dei fatti, ma ha rilevato che gli elementi acquisiti sono compatibili con l'imputazione contestata.

  • Codice di procedura penale, art. 274, lett. c)

    art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma abilitante la custodia cautelare per pericolosità attuale: il Tribunale ha valutato la sussistenza del requisito in chiave prognostica considerando modalità della condotta, personalità e contesto; la Corte ha ritenuto la valutazione non manifestamente illogica.

  • Disposizioni di attuazione codice di procedura penale, art. 173

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di impugnazione disponibili nel procedimento di riesame e indica i termini/ambiti di impugnazione; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione nelle impugnazioni di misure cautelari.

  • Decreto-legge 28/10/2020 n.137 conv. Legge 18/12/2020 n.176, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale citata per la trasmissione alle Sezioni Unite o alla Corte delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero e della difesa; qui indicata per la trasmissione delle conclusioni al giudice di legittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese conseguenti al rigetto.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate in motivazione)

    numerose pronunce citate in motivazione (es. Sez. 2 n.31553/2017 Paviglianiti; Sez. 4 n.26992/2013 Tiana; Sez. U n.23868/2009 Fruci; ed altre indicate nel testo)

    Richiamate per spiegare i limiti del controllo di legittimità in materia di misure cautelari (non è consentito riesaminare i fatti o sostituirsi alla valutazione del giudice del riesame) e per definire il concetto di provvista indiziaria e la prova di resistenza nel giudizio cautelare; tali precedenti giurisprudenziali hanno guidato la Corte nel confermare la congruità della motivazione del Tribunale.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro misure cautelari personali il giudizio è limitato: la Corte verifica la coerenza e la logica della motivazione del giudice di merito, ma non può riconsiderare i fatti o sostituirsi nella valutazione della prova.
  • Per l'applicazione di misure cautelari è sufficiente una "provvista indiziaria" idonea a giustificare la gravità indiziaria; elementi come intercettazioni, riprese video e servizi di osservazione possono, valutati nel loro insieme, costituire base sufficiente anche se manca la prova di ogni dettaglio (es. conteggio del denaro o luogo esatto della consegna).
  • L'assenza di una precisa individuazione del luogo della consegna o di un conteggio non invalida automaticamente la valutazione cautelare se la valutazione complessiva degli indizi rimane solida.
  • La pericolosità ai fini dell'art. 274 c.p.p., lett. c), va valutata in termini prognostici: rilevano le modalità della condotta, la ripetitività/abitudinarietà, la quantità/gravità del fatto e la personalità dell'indagato; elementi personali (giovane età, incensuratezza, lavoro) sono rilevanti ma non necessariamente decisivi quando gli indizi sono gravi e concreti.
  • Per formulare efficaci doglianze in cassazione è necessario documentare vizi di diritto o una manifesta illogicità della motivazione; semplici critiche sulla ricostruzione dei fatti o su valutazioni probatorie del giudice del riesame sono, di regola, inammissibili.

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