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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03026/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo di euro 75.000,00 stipulato da un coniuge con una banca, indicizzato in yen e da restituire in dieci anni. A seguito dell’inadempimento del mutuatario e della successiva procedura esecutiva immobiliare, conclusasi con vendita dell’immobile a un prezzo ritenuto insufficiente a estinguere il debito residuo, la cessionaria del credito ha agito per far dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto di costituzione di fondo patrimoniale nel quale era confluito l’unico immobile dei coniugi, ritenendolo pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. I convenuti hanno resistito negando i presupposti dell’azione revocatoria e, in via riconvenzionale, hanno chiesto l’accertamento del minore importo del debito residuo, contestando i conteggi della banca e deducendo l’esistenza di una transazione novativa, di pagamenti effettuati, di errate applicazioni del cambio valuta e del tasso convenzionale, nonché la necessità di una CTU. Il Tribunale ha accolto la revocatoria e rigettato la riconvenzionale; la Corte d’appello ha confermato, rilevando sia una preclusione derivante dal mancato esperimento dell’opposizione all’esecuzione, sia l’infondatezza nel merito della domanda di accertamento del quantum debeatur. In cassazione i mutuatari hanno articolato tre motivi: i) violazione di norme processuali e dell’art. 2033 c.c. per avere la Corte d’appello introdotto d’ufficio la questione preclusiva legata alla mancata opposizione all’esecuzione; ii) violazione dell’onere della prova e vizio motivazionale per avere ritenuto inammissibili o comunque insufficienti le allegazioni sulla quantificazione del credito e per non avere disposto CTU; iii) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio motivazionale per non avere valorizzato gli elementi che, secondo i ricorrenti, provavano una transazione novativa, la corretta applicazione del cambio valuta e l’illegittimità di alcuni addebiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse sorretta da due autonome rationes decidendi, una di rito e una di merito, e che i ricorrenti non avessero censurato utilmente entrambe. In particolare, le doglianze formulate ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano inammissibili per la presenza di una doppia conforme e perché il vizio motivazionale non risultava dal solo testo della sentenza. Inoltre, la censura ex art. 2697 c.c. è stata reputata non correttamente impostata, poiché mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e non denunciava un effettivo errore nell’allocazione dell’onere della prova. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come fondamento dell’azione revocatoria ordinaria per dichiarare inefficace l’atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti del creditore

  • art. 2033 c.c.

    evocato dai ricorrenti in relazione alla domanda di accertamento del maggior o minor debito e alla pretesa di ripetizione dell’indebito

  • art. 487 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate nel dedurre l’introduzione d’ufficio della questione preclusiva

  • art. 512 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate nel contesto dell’esecuzione forzata e della fase distributiva

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all’opposizione all’esecuzione non proposta

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come parametro del contraddittorio e del divieto di decisioni su questioni rilevate d’ufficio senza preventiva interlocuzione

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che la violazione dell’onere della prova è configurabile solo quando sia stato attribuito l’onere a parte diversa da quella gravata secondo la struttura della fattispecie; non quando si contesti la valutazione delle prove o si chieda una nuova ponderazione del materiale istruttorio

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la censura sul vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    per dedurre una violazione di legge occorre indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza contrastanti con la norma o con la sua interpretazione giurisprudenziale

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per il preteso error in procedendo relativo alla questione sollevata d’ufficio

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso

  • art. 276 c.p.c.

    utilizzato per affermare che il giudice di merito può esaminare più rationes decidendi autonome senza spogliarsi della potestas iudicandi

  • art. 117 TUB

    richiamato dai ricorrenti per lamentare la mancata comunicazione delle condizioni applicate al mutuo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte in modo specifico e utile; l’omessa impugnazione di una sola ratio rende inammissibili o comunque irrilevanti le censure rivolte alle altre.
  • Nel regime della doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le distinte ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello.
  • Il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice abbia realmente invertito l’onere della prova rispetto alla ripartizione legale dei fatti costitutivi ed eccezioni; non è configurabile quando la doglianza mira solo a contestare la valutazione delle prove o la mancata adesione a una tesi ricostruttiva di parte.
  • La richiesta di CTU non può essere utilizzata per supplire a carenze di allegazione o a un difetto di specifica deduzione dei fatti costitutivi della pretesa; una consulenza meramente esplorativa è legittimamente rigettata.
  • Per censurare efficacemente una sentenza per violazione di legge è necessario individuare le precise affermazioni in diritto che si assumono contrastanti con la norma o con l’interpretazione consolidata, non essendo sufficiente criticare l’esito fattuale raggiunto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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