Cassazione Civile, Ordinanza n. 26371/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'INPS alla Gestione separata per i contributi dovuti da una avvocatessa per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009, essendo essa iscritta all'Albo forense ma non alla Cassa Forense per mancato raggiungimento del reddito minimo utile a far sorgere l'obbligo contributivo. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritti i contributi, ritenendo tardiva la richiesta dell'Istituto: secondo il giudice di merito, il termine di pagamento per i contributi 2009 scadeva il 16 giugno 2010 e la richiesta INPS era stata ricevuta solo l'1 luglio 2015. La stessa Corte aveva inoltre escluso la sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, osservando che la mancata compilazione del quadro RR non fosse, in difetto di prova di un occultamento doloso specifico, sufficiente a integrare l'occultamento del debito; rilevava infatti che la contribuente aveva presentato la dichiarazione dei redditi compilando il quadro CM con indicazioni sul codice attività, reddito lordo, mancato versamento contributivo e reddito netto. In cassazione l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione integrasse un occultamento di dati essenziali idoneo a far ritenere sospesa la prescrizione o comunque a escluderne l'avvenuta maturazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto assorbente la circostanza che, per i contributi dovuti per l'anno 2009, il termine di versamento era stato differito fino al 6 luglio 2010 dal d.P.C.M. 10 giugno 2009; poiché l'avviso di pagamento era stato pacificamente notificato il 1 luglio 2015, la comunicazione era stata effettuata in tempo utile per interrompere la prescrizione. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31
disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata per i professionisti e i relativi termini di versamento, rilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12
richiamato dall'INPS quale base della pretesa contributiva e del relativo regime applicativo.
invocato per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito; la Corte territoriale aveva escluso che la sola mancata compilazione del quadro RR bastasse, in assenza di prova dell'occultamento specifico.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
utilizzato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
d.P.C.M. 10 giugno 2009
ha disposto, per i contribuenti interessati, il differimento del termine di versamento dei contributi dell'anno 2009 fino al 6 luglio 2010, con effetto decisivo sulla tempestività dell'atto interruttivo.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, occorre verificare con precisione il termine effettivo di scadenza del versamento, includendo eventuali proroghe normative o amministrative che ne differiscano la decorrenza.
- L'atto con cui l'ente previdenziale richiede il pagamento dei contributi, se notificato prima del maturare del termine prescrizionale, è idoneo a interrompere la prescrizione e rende infondata la declaratoria di estinzione del credito per decorso del tempo.
- La mancata compilazione di un quadro dichiarativo non integra automaticamente occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione: per applicare l'art. 2941 c.c., n. 8, occorre un accertamento specifico dell'occultamento intenzionale del credito o del debito.
- Quando il giudice di legittimità rileva che il giudice di merito ha omesso di considerare un termine di scadenza differito, tale errore può essere assorbente e comportare la cassazione con rinvio per nuovo esame della prescrizione.
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