Cassazione Penale, Ordinanza n. 08642/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva disapplicato la recidiva e ridotto la pena finale per un tentato furto aggravato in concorso. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 61 n. 6 c.p. e 597 c.p.p., sostenendo che la corte territoriale, pur diminuendo la pena complessiva, avrebbe violato il divieto di reformatio in peius perché aveva trattato in modo più sfavorevole rispetto al primo giudice sia le circostanze attenuanti generiche sia l'attenuante del risarcimento del danno/reintegrazione di cui all'art. 62 n. 6 c.p., applicando riduzioni di pena inferiori al massimo consentito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità perché, secondo il principio richiamato, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato non integra violazione del divieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che, ricalcolando integralmente il trattamento sanzionatorio, riduca la pena base, escluda la recidiva e proceda al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, anche se attribuendo alle circostanze già riconosciute una diminuzione inferiore, in termini assoluti e proporzionali, rispetto a quella del primo giudice. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parte della fattispecie incriminatrice contestata, relativa al tentativo.
Richiamato come titolo del concorso di persone nel reato contestato.
Norma incriminatrice del furto in abitazione o con strappo, indicata nella sentenza come base del reato contestato.
Richiamato come aggravante speciale del reato patrimoniale contestato.
Evocato dal ricorrente per lamentare la gestione meno favorevole delle circostanze attenuanti generiche in appello.
Evocato dal ricorrente con riferimento all'attenuante del risarcimento/reintegrazione del danno, ritenuta trattata in modo deteriore in appello.
Richiamato per la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius nell'impugnazione proposta dal solo imputato.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello promosso dal solo imputato, il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice di rideterminare integralmente il trattamento sanzionatorio, anche se la valutazione di singole componenti della pena risulti meno favorevole rispetto a quella compiuta in primo grado, purché l'esito finale non sia peggiorativo.
- Quando il giudice di appello modifica tutti i segmenti del calcolo della pena, la comparazione va effettuata sul risultato complessivo e non sulla singola misura attribuita a ciascuna circostanza o attenuante.
- La censura che denunci violazione del divieto di reformatio in peius è inammissibile se contrasta con un principio consolidato di legittimità che esclude la configurabilità del peggioramento in presenza di una nuova e complessiva rideterminazione della pena più favorevole nel risultato finale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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