Cassazione Civile, Ordinanza n. 14072/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del tardivo e incompleto recepimento, da parte dello Stato italiano, di direttive comunitarie relative al riconoscimento di un compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato prescritto il diritto azionato, ritenendo che la prescrizione decennale decorresse dalla data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. La Corte d'appello di Roma aveva poi dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., confermando la correttezza della decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione i medici deducevano, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di numerose norme e principi in materia di risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere decorso il termine di prescrizione; chiedevano anche la rimessione della questione alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione impugnata si era uniformata a un indirizzo giurisprudenziale consolidato della Corte secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sul compenso ai medici specializzandi si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Ha inoltre osservato che i ricorrenti non avevano formulato critiche idonee a mettere in discussione tale orientamento e che non vi erano ragioni per disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore delle amministrazioni resistenti e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 348 - bis c.p.c.
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis ha confermato, nel caso, la tenuta della decisione di primo grado sulla prescrizione.
il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa
il ricorso per cassazione è inammissibile se la sentenza impugnata è conforme a un orientamento consolidato e il ricorso non offre argomenti validi per mutarlo.
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di prescrizione del diritto risarcitorio.
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di decorrenza della prescrizione.
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti in tema di rilevabilità della prescrizione.
ha consentito la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno processuale in favore delle amministrazioni resistenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ha giustificato la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
la Corte la considera la norma che ha reso definitivo l'inadempimento soggettivo residuo e da cui decorre la prescrizione decennale del diritto risarcitorio.
d.lgs. n. 257/1991, art. 6
richiamato dai ricorrenti tra le fonti invocate a sostegno della pretesa risarcitoria.
Trattato CEE, artt. 5 e 189
richiamati dai ricorrenti quale base normativa del preteso obbligo di recepimento tempestivo delle direttive.
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno del principio di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi comunitari.
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
richiamato dai ricorrenti tra i parametri eurounitari invocati.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dai ricorrenti quale parametro di tutela giurisdizionale effettiva.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dai ricorrenti tra le fonti poste a fondamento della domanda.
direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16
sono le direttive di settore la cui tardiva o incompleta trasposizione ha dato origine alla domanda risarcitoria.
Massime di principio
- In materia di risarcimento del danno da tardivo o incompleto recepimento di direttive comunitarie sul trattamento economico dei medici specializzandi, il diritto al ristoro si prescrive in dieci anni e il termine decorre dalla data in cui la legge nazionale che pone rimedio all'inadempimento rende definitivo l'assetto normativo residuo.
- Laddove la giurisprudenza di legittimità sia consolidata su una questione di diritto, il ricorso per cassazione che non contenga critiche specifiche, pertinenti e idonee a incidere su tale orientamento è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- La decorrenza della prescrizione non è esclusa dall'eventuale incertezza iniziale sull'esatta quantificazione del compenso o sul giudice competente, quando il soggetto obbligato sia già individuabile e l'ordinamento consenta di reagire processualmente, anche mediante gli strumenti ordinari di regolazione della giurisdizione.
- Non sussiste necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE quando la questione sia già risolta dalla giurisprudenza interna consolidata e la controversia non presenti profili idonei a modificare l'orientamento applicato dalla Corte di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13920/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13921/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13922/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13923/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13925/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13926/2023 del 22/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →