Cassazione Civile, Ordinanza n. 08315/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di divisione ereditaria di alcuni immobili relitti da un de cuius. Uno degli immobili, sito in Jesi, era detenuto dalla ricorrente, che si costituì chiedendo il rigetto della domanda di rilascio e, in via riconvenzionale, la declaratoria di acquisto della proprietà per usucapione. A sostegno della pretesa dedusse di aver posseduto il bene e che, prima di lei, l’immobile era stato posseduto dalla madre per molti decenni; sostenne inoltre che la vendita del 1933 dal padre di lei al dante causa degli odierni resistenti fosse solo formale e che il bene non fosse mai stato effettivamente consegnato nel possesso all’acquirente. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d’appello di Napoli ha nuovamente rigettato la domanda di usucapione e disposto il rilascio. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione; 2) violazione dell’art. 384 c.p.c. e delle norme sull’usucapione e sulla vendita, per avere il giudice di rinvio disatteso il perimetro fissato dalla sentenza rescindente e omesso l’accertamento sulla reale volontà delle parti del contratto del 1933, in particolare sull’effettiva immissione del compratore nel possesso; 3) vizio di motivazione e erronea valutazione delle prove, sostenendo che la Corte territoriale avesse impropriamente presunto un costituto possessorio automatico dalla vendita, nonostante le prove raccolte escludessero tale ricostruzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse mancante o meramente apparente, rilevando che il giudice di merito aveva spiegato in modo intellegibile le ragioni del proprio convincimento. Ha poi ritenuto che il giudice di rinvio si fosse correttamente attenuto ai limiti segnati dalla precedente pronuncia rescindente, svolgendo l’indagine richiesta sulla volontà negoziale delle parti e sui comportamenti successivi al contratto. Nel merito, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte d’appello circa l’esistenza di un trasferimento del possesso all’acquirente in forza della compravendita del 1933 e ha ritenuto compatibile con l’animus possidendi l’attività di manutenzione straordinaria eseguita dall’acquirente sull’immobile; di conseguenza, la permanenza della disponibilità del bene da parte della ricorrente e dei suoi familiari è stata qualificata come mera detenzione, incompatibile con l’usucapione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione o di violazione di legge è scrutinabile in cassazione solo nei limiti propri dei rispettivi motivi; dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e decidere entro i limiti tracciati dalla sentenza rescindente, senza poter introdurre questioni nuove fuori dalle preclusioni maturate.
Per l’usucapione occorre il possesso continuato del bene per il tempo richiesto dalla legge.
Richiamato nel quadro della disciplina del possesso utile all’usucapione e della distinzione tra possesso e detenzione.
La vendita è assunta come negozio traslativo rilevante per verificare se, oltre alla proprietà, sia stato trasferito anche il possesso.
Il possesso richiede corpus e animus; l’animus non è una mera convinzione soggettiva di essere proprietario, ma l’intenzione di esercitare sulla cosa i poteri corrispondenti al diritto reale.
Le clausole contrattuali vanno interpretate in modo da attribuire loro un effetto utile, valorizzandone la reciproca coerenza.
art. 12 preleggi
Le norme processuali e interpretative vanno lette secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, mancante o irriducibilmente contraddittoria; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma quando la sentenza rescindente richiede una nuova valutazione dei fatti già acquisiti egli può riesaminare il materiale probatorio entro i limiti delle preclusioni maturate.
- Ai fini dell’usucapione, il possesso deve risultare da corpus e animus possidendi; la mera disponibilità materiale del bene non basta se è qualificabile come detenzione, mentre l’animus si desume dall’intenzione di esercitare sulla cosa poteri corrispondenti al diritto di proprietà.
- In una compravendita immobiliare, la verifica se il venditore o i suoi familiari abbiano conservato il bene come possessori o come detentori deve essere compiuta interpretando le clausole contrattuali e valorizzando anche i comportamenti successivi delle parti.
- La realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile da parte dell’acquirente può costituire indice coerente dell’animus possidendi e della effettiva immissione nel possesso, contrastando la tesi della mera detenzione di chi continui a occupare il bene.
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