Cassazione Civile, Ordinanza n. 07142/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cittadino)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da una parte privata per l'eccessiva durata del fallimento di una società. Nel procedimento di merito la domanda era stata formalmente rivolta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma la Corte d'appello aveva emesso il decreto di condanna nei confronti del Ministero della Giustizia, ritenendo l'errore nel soggetto convenuto un mero errore materiale sanabile. In sede di opposizione, entrambi i Ministeri avevano contestato la decisione: il Ministero dell'Economia deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta contro il Ministero della Giustizia; il Ministero della Giustizia lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del contraddittorio e della disciplina sulle notifiche alla P.A., oltre all'inefficacia del decreto per mancata notifica tempestiva al Ministero effettivamente indicato dalla Corte. Con il ricorso per cassazione sono stati formulati due motivi: (1) violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., dell'art. 3, comma 3, L. n. 89/2001 e dell'art. 4 L. n. 260/1958, assumendo che il giudice non potesse sostituire d'ufficio il Ministero convenuto e che il difetto originario di contraddittorio fosse insanabile; (2) violazione degli artt. 4 L. n. 260/1958, 5 L. n. 89/2001 e 153 c.p.c., sostenendo che non fosse possibile sanare l'errore di notifica né rimettere in termini la parte, anche perché il procedimento Pinto sarebbe stato erroneamente ricostruito come fase a contraddittorio pieno nella fase monitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel procedimento per equa riparazione, l'opposizione al decreto ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non è un'impugnazione limitata ai motivi, ma una fase a contraddittorio pieno sull'intera pretesa indennitaria; ha quindi ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 4 L. n. 260/1958 per l'errore nell'indicazione del Ministero convenuto, errore che impone la fissazione di un termine per la rinnovazione della notifica al corretto soggetto pubblico. Ha inoltre escluso che la nullità della notificazione del decreto potesse determinare la sua inefficacia, potendo rilevare solo ai fini dell'opposizione tardiva in presenza di notifica nulla e non inesistente. Il ricorso è stato pertanto rigettato. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e, nel contesto del rito accelerato ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; ha precisato infine che non operava il raddoppio del contributo unificato per la materia di equa riparazione.
Norme richiamate
individua il Ministero competente passivamente nel procedimento di equa riparazione; l'errore nell'indicazione del ministero non impedisce, se tempestivamente eccepito, la rinnovazione della notifica ex art. 4 L. n. 260/1958.
art. 4 L. n. 260/1958
l'errore nell'identificazione di distinte amministrazioni patrocinate dall'Avvocatura dello Stato non comporta inammissibilità, ma impone al giudice di fissare un termine per rinnovare l'atto e instaurare correttamente il contraddittorio.
la notifica del decreto rileva ai fini dell'efficacia; la mancata notifica al soggetto corretto non consente la declaratoria di inefficacia se vi è stata una notificazione esistente, ancorché nulla.
l'opposizione al decreto di equa riparazione realizza una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, non un autonomo giudizio di impugnazione a critica vincolata.
dedotto come parametro del contraddittorio; la Corte ha escluso la violazione, valorizzando la possibilità di sanatoria dell'errore di identificazione del soggetto pubblico.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto non decisiva la divergenza soggettiva tra amministrazione indicata e amministrazione destinataria corretta, in presenza della disciplina speciale.
la rimessione in termini opera nei limiti e secondo le condizioni di legge; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta la fissazione di un termine per la rinnovazione della notificazione.
nel rito accelerato ex art. 380-bis c.p.c., è legittima la condanna della parte che abbia richiesto la decisione conforme alla proposta, con pagamento anche della somma dovuta alla Cassa delle Ammende.
procedimento di decisione accelerata dei ricorsi in cassazione; la decisione conforme alla proposta consente le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
non si applica il raddoppio del contributo unificato nei giudizi di equa riparazione ex L. n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, l'opposizione al decreto non ha natura di impugnazione a motivi vincolati, ma apre una fase pienamente contraddittoria sulla medesima domanda indennitaria.
- L'erronea indicazione di uno tra più ministeri o amministrazioni pubbliche distinte e patrocinate dall'Avvocatura dello Stato integra un errore di identificazione sanabile mediante rinnovazione della notifica, se l'eccezione è tempestivamente sollevata.
- La sanatoria dell'errore di individuazione del soggetto pubblico non consente di stabilizzare gli effetti dell'atto notificato al soggetto erroneo nei confronti del reale destinatario, ma mira a consentire la corretta instaurazione del contraddittorio.
- La nullità della notificazione di un decreto rileva, di regola, per la proposizione dell'opposizione tardiva; la declaratoria di inefficacia presuppone invece la mancata notificazione o una notificazione giuridicamente inesistente.
- Nel rito accelerato di cassazione, la richiesta di decisione conforme alla proposta può comportare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., anche con versamento alla Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07036/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_civile · 17 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07037/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_civile · 17 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07038/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_civile · 17 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07039/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_civile · 17 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07040/2025 del 17/03/2025
- ordinanza_civile · 17 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07041/2025 del 17/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →