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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02877/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2008, fondato su maggiori ricavi professionali desunti da movimentazioni bancarie. La contribuente aveva prima ottenuto un accoglimento solo parziale in primo grado, poi l'annullamento integrale in appello, quindi la Cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato con rinvio la decisione della CTR. In sede di rinvio la CTR ha nuovamente rigettato l'appello della contribuente, ritenendo non adeguatamente giustificati alcuni versamenti sul conto corrente e osservando che le prove addotte erano solo dichiarazioni di terzi e documentazione non idonea a spiegare provenienza, tracciabilità e causale delle somme. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, degli artt. 2727, 2729 e 2698 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo: (a) che la motivazione della CTR sarebbe stata solo apparente e non coerente con quanto riconosciuto dall'Ufficio; (b) che la presunzione di cui all'art. 32 non sarebbe applicabile ai prelievi dei lavoratori autonomi; (c) che l'onere di provare il maggior reddito graverebbe sull'Ufficio e che, comunque, il contro-onere della contribuente sarebbe stato assolto con dichiarazioni di terzi e documentazione versata in atti. La Corte ha ritenuto il motivo nel complesso manifestamente inammissibile e comunque infondato: inammissibile per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva riprodotto né localizzato nel ricorso la documentazione richiamata; inoltre le doglianze miravano in sostanza a una nuova valutazione del merito. Nel merito, la Corte ha ribadito che la presunzione bancaria ex art. 32 d.P.R. 600/1973 opera, quanto ai versamenti, nei confronti di tutti i contribuenti, compresi i lavoratori autonomi, mentre per i prelevamenti l'efficacia presuntiva si è ridotta, dopo Corte cost. n. 228/2014, ai soli imprenditori. Nel caso concreto, però, la CTR aveva deciso sulla base della mancata giustificazione di alcuni versamenti e quindi la censura sui prelevamenti non attingeva la ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi rigettato senza condanna alle spese, poiché l'Agenzia si era costituita solo ai fini dell'eventuale discussione orale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha dichiarato il motivo complessivamente inammissibile per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva adeguatamente riprodotto, localizzato e trascritto la documentazione richiamata a sostegno delle proprie difese, e comunque infondato. Ha escluso che la CTR avesse reso una motivazione apparente, rilevando che il percorso logico-giuridico era chiaro e fondato sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della contribuente. Ha inoltre precisato che la presunzione bancaria di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 si applica ai versamenti anche ai lavoratori autonomi, mentre per i prelevamenti l'efficacia presuntiva non opera nei confronti dei soli autonomi; in ogni caso, la censura sui prelievi non coglieva la ratio della sentenza impugnata, imperniata sui versamenti non giustificati. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la limitata costituzione dell'Agenzia ai fini della sola discussione orale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come norma che consente di dedurre in cassazione violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata perché diretta in sostanza a rivalutare il merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare il difetto di specificità del ricorso, poiché la documentazione posta a fondamento delle censure non era stata riprodotta né localizzata in modo adeguato.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    La presunzione legale relativa desumibile dai conti bancari si applica ai versamenti nei confronti di tutti i contribuenti, compresi i lavoratori autonomi; per i prelevamenti, dopo Corte cost. n. 228/2014, la presunzione opera solo per i titolari di reddito d'impresa.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato per confermare che l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche rinvia alla disciplina dell'art. 32, comma 1, n. 2.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Sono evocati dalla ricorrente in tema di presunzioni, ma la Corte non accoglie la censura, ritenendo corretta l'applicazione della presunzione bancaria e inammissibile la richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2698 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, nel caso di specie, l'onere di giustificare i movimenti bancari non era stato assolto.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione utile, perché la doglianza si traduceva in una richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato in relazione alla trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario fondato sulle movimentazioni bancarie, la censura in cassazione deve rispettare rigorosamente il requisito di specificità: la documentazione invocata a sostegno del ricorso va riprodotta, localizzata e, se necessario, trascritta nei passaggi rilevanti, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • La deduzione di una motivazione apparente non è ammissibile quando la sentenza di merito espone in modo comprensibile l'iter logico-giuridico seguito; non basta contrapporre una lettura alternativa del materiale istruttorio.
  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione bancaria di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 opera per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti, inclusi i lavoratori autonomi, salva prova contraria del contribuente circa l'inclusione delle somme nel reddito dichiarato o la loro irrilevanza fiscale.
  • Dopo Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione legale relativa dei prelevamenti bancari non è riferibile ai lavoratori autonomi, ma solo ai titolari di reddito d'impresa.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o del materiale probatorio; occorre colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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