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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36968/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 23681/19 della Corte di Cassazione, deducendo quattro errori di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.: 1) la Corte avrebbe ritenuto erroneamente esistente una perizia di stima del 2004 (perizia giurata) che rivalutava i terreni a valore elevato, perizia che non sarebbe stata oggetto di contraddittorio nel primo grado; 2) l'esistenza della perizia non sarebbe in realtà pacifica e i ricorrenti ne avrebbero sempre negato l'esistenza; 3) l'ente impositore non avrebbe prodotto le delibere comunali che fissavano le aliquote ICI per il 2006 e 2007, con conseguente nullità degli avvisi; 4) la sentenza impugnata si sarebbe pronunciata sulla natura edificabile o agricola dei terreni, questione estranea al giudizio poiché la controversia riguardava solo il valore di stima attribuito ai terreni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che il rimedio per revocazione per errore di fatto è molto limitato: l'errore deve emergere in modo immediato, oggettivo, essere incontrovertibile e decisivo rispetto al risultato della decisione. La Corte ha ritenuto che la censura sui punti indicati dai ricorrenti fosse, in realtà, una critica alla motivazione o una diversa valutazione delle risultanze processuali e non un errore di fatto incontrovertibile. La sentenza della Cassazione era fondata sul mancato esame da parte della CTR di elementi rilevanti (in particolare la compravendita del 2007 che indicava un valore attribuito dalle parti al terreno) e non sull'esistenza esclusiva della perizia del 2004. Quanto alle delibere comunali, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il mero richiamo nelle notifiche è sufficiente poiché le delibere sono atti soggetti a pubblicità legale e presumibilmente conoscibili. Per questi motivi la revocazione è stata ritenuta inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese del giudizio di revocazione in favore della controricorrente, liquidate in complessivi €1.900,00 oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge; inoltre è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato secondo l'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro per la revocazione per errore di fatto; la Corte ricorda che l'errore revocatorio deve essere incontrovertibile, immediato, essenziale e decisivo e non comprende valutazioni giuridiche o di merito sulle risultanze processuali

  • art. 391-bis c.p.c.

    introdotto dall'art. 67 legge 26/11/1990 n. 353

    Norma richiamata quale disciplina specifica per la correzione degli errori materiali e la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione; la Corte ne delimita l'ambito applicativo ai soli errori di fatto percepibili direttamente dagli atti

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    I criteri ivi indicati per la determinazione del valore venale in comune commercio non sono né esclusivi né esaustivi, quindi altri elementi (es. prezzo di compravendita fra le parti) possono assumere rilievo ai fini della base imponibile

  • d.lgs. n. 282 del 2002

    Richiamato in relazione agli adempimenti fiscali e alla perizia utilizzata dai contribuenti; la Corte non ha ritenuto decisiva la menzione di perizia ai fini della revocazione

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dai ricorrenti come norma di preclusione per l'allegazione tardiva di elementi in secondo grado; la Corte evidenzia che contestazioni sulla preclusione attengono al merito e non a un errore revocatorio incontrovertibile

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della decisione della CTR che aveva rigettato istanze in ragione della preclusione; la Corte di Cassazione non considera questa circostanza come errore di fatto revocatorio

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Utilizzato per riconoscere l'obbligo eventuale del ricorrente di versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato in caso di determinati presupposti formali

  • legge 26/11/1990 n. 353

    citata come fonte dell'introduzione dell'art. 391-bis

    Richiamata per collocare storicamente la disciplina della revocazione per errore di fatto nelle sentenze di Cassazione

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. è uno strumento estremamente limitato: è ammissibile solo se l'errore è incontrovertibile, immediato, oggettivo e decisivo ai fini della decisione; non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito o vizi di motivazione.
  • L'omesso esame di elementi o la diversa valutazione delle risultanze processuali costituiscono, di regola, questioni di motivazione non riconducibili all'errore revocatorio salvo che non emerga un fatto incontrovertibile dagli atti che contraddica espressamente la decisione.
  • Nel contenzioso tributario il prezzo di compravendita fra le parti può costituire un parametro oggettivo rilevante per la determinazione della base imponibile, specie se i criteri normativi previsti non sono esaustivi.
  • Il mero richiamo nelle notifiche alle delibere comunali che fissano le aliquote è normalmente considerato sufficiente, posto che le delibere sono atti soggetti a pubblicità legale e si presume siano conoscibili; la mancata allegazione integra una questione di motivazione/prova, non automaticamente un errore revocatorio.
  • Le eccezioni relative a preclusioni probatorie introdotte in sede di gravame o in Cassazione devono essere valutate nel merito e difficilmente costituiscono, di per sé, elemento per la revocazione per errore di fatto.

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