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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11362/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che, decidendo sull'impugnazione di una pronuncia del Giudice di pace resa in una causa di opposizione all'esecuzione, aveva statuito sulla liquidazione delle spese di lite. I tre motivi denunciavano, in sintesi, violazione di norme sulla liquidazione giudiziale dei compensi e sul valore della causa: il primo contestava la determinazione del valore ai fini della liquidazione delle spese e il richiamo agli artt. 91 c.p.c., 13 l. n. 247/2012, 5 d.m. n. 55/2014, 10 e 14 c.p.c.; il secondo lamentava che i compensi fossero stati liquidati in modo omnicomprensivo, senza distinzione tra primo e secondo grado, in misura inferiore ai minimi tabellari e senza motivazione sullo scostamento dalla nota spese; il terzo censurava la mancata applicazione dei commi 1-bis e 8 dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, o comunque la mancata motivazione della loro esclusione. La Corte, però, non è entrata nel merito di tali doglianze perché ha rilevato che il ricorso era carente di un'adeguata esposizione sommaria dei fatti rilevanti: la narrazione della vicenda processuale era troppo scarna e ridotta a una mera sequenza di cifre, senza consentire di comprendere chiaramente la controversia e il contenuto delle sentenze di merito, né le reciproche difese e lo svolgimento del processo. Per questo ha ritenuto violato l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto del requisito di contenuto-forma previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché l'esposizione sommaria dei fatti era insufficiente a consentire la chiara comprensione della controversia e delle censure. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da rendere intelligibile la controversia e le censure senza necessità di consultare altri atti o la sentenza impugnata.
  • Il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non risponde a un formalismo fine a sé stesso, ma alla funzione di consentire alla Corte di legittimità una comprensione immediata e autonoma della vicenda processuale.
  • La mancanza di un'esposizione dei fatti idonea a ricostruire pretese, difese, svolgimento del giudizio e contenuto delle decisioni di merito comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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