Cassazione Civile, Ordinanza n. 11362/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale che, decidendo sull'impugnazione di una pronuncia del Giudice di pace resa in una causa di opposizione all'esecuzione, aveva statuito sulla liquidazione delle spese di lite. I tre motivi denunciavano, in sintesi, violazione di norme sulla liquidazione giudiziale dei compensi e sul valore della causa: il primo contestava la determinazione del valore ai fini della liquidazione delle spese e il richiamo agli artt. 91 c.p.c., 13 l. n. 247/2012, 5 d.m. n. 55/2014, 10 e 14 c.p.c.; il secondo lamentava che i compensi fossero stati liquidati in modo omnicomprensivo, senza distinzione tra primo e secondo grado, in misura inferiore ai minimi tabellari e senza motivazione sullo scostamento dalla nota spese; il terzo censurava la mancata applicazione dei commi 1-bis e 8 dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, o comunque la mancata motivazione della loro esclusione. La Corte, però, non è entrata nel merito di tali doglianze perché ha rilevato che il ricorso era carente di un'adeguata esposizione sommaria dei fatti rilevanti: la narrazione della vicenda processuale era troppo scarna e ridotta a una mera sequenza di cifre, senza consentire di comprendere chiaramente la controversia e il contenuto delle sentenze di merito, né le reciproche difese e lo svolgimento del processo. Per questo ha ritenuto violato l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto del requisito di contenuto-forma previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché l'esposizione sommaria dei fatti era insufficiente a consentire la chiara comprensione della controversia e delle censure. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale paradigma dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte ribadisce che l'esposizione sommaria dei fatti è requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, indispensabile per consentire alla Corte di comprendere autonomamente la vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti.
citato dai ricorrenti in relazione alla liquidazione delle spese a carico del soccombente.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
citato dai ricorrenti come norma rilevante per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 5, comma 1, d.m. n. 55/2014
citato dai ricorrenti con riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi.
artt. 10 e 14, comma 1, c.p.c.
richiamati dai ricorrenti per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.
artt. 2, 4 e 5 d.m. n. 55/2014
richiamati dai ricorrenti a sostegno della censura sulla liquidazione dei compensi.
art. 4, commi 1-bis e 8, d.m. n. 55/2014
invocati dai ricorrenti per lamentarne la mancata applicazione o motivazione di esclusione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da rendere intelligibile la controversia e le censure senza necessità di consultare altri atti o la sentenza impugnata.
- Il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non risponde a un formalismo fine a sé stesso, ma alla funzione di consentire alla Corte di legittimità una comprensione immediata e autonoma della vicenda processuale.
- La mancanza di un'esposizione dei fatti idonea a ricostruire pretese, difese, svolgimento del giudizio e contenuto delle decisioni di merito comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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