Cassazione Civile, Ordinanza n. 21600/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2017, con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato a una società di somministrazione di lavoro la detrazione dell’IVA assolta su prestazioni di formazione del personale erogate da enti e società accreditati presso un fondo bilaterale di settore. L’Ufficio ha ritenuto che tali prestazioni fossero imponibili e non esenti, recuperando a tassazione l’imposta detratta e irrogando sanzioni. La società ha impugnato l’atto; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha riconosciuto l’imponibilità solo quanto al tributo, escludendo le sanzioni per obiettiva incertezza normativa. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: i primi due denunciavano violazione dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/1972 e dell’art. 12 d.lgs. 276/2003, sostenendo che il requisito del riconoscimento da parte della pubblica amministrazione non ricorresse, perché il fondo e gli enti accreditati non sarebbero assimilabili a soggetti pubblici e il controllo ministeriale riguarderebbe solo profili gestionali e finanziari, non il contenuto dei corsi; il terzo lamentava omesso esame di fatti decisivi, in particolare la mancata effettiva esercitazione del potere di controllo sui progetti formativi; il quarto chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della prassi esentativa con la direttiva IVA. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale per censurare l’esclusione delle sanzioni, sostenendo che non vi fosse obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto, e ha dichiarato assorbito anche il ricorso incidentale dell’Agenzia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato l’avviso di accertamento. La decisione fonda l’esito sulla sopravvenuta norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 38, l. 207/2024, ritenuta coerente con il diritto unionale: le prestazioni di formazione rese agli autorizzati alla somministrazione di lavoro da enti e società di formazione finanziati tramite il fondo bilaterale di cui all’art. 12, comma 4, d.lgs. 276/2003 sono imponibili IVA e non rientrano nell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/1972, perché tali enti non sono organismi riconosciuti come aventi finalità simili a quelle di enti pubblici di istruzione. La Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese per la sopravvenienza della norma interpretativa e la conseguente incertezza pregressa.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS"
L’esenzione IVA richiede il concorso di un requisito soggettivo e di uno oggettivo; nel caso esaminato non opera per le prestazioni formative rese da enti e società finanziati dal fondo bilaterale della somministrazione di lavoro, perché questi non sono qualificabili come organismi riconosciuti dallo Stato membro con finalità simili a quelle di enti pubblici di istruzione.
art. 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel quadro dei motivi e della giurisprudenza in tema di detrazione IVA; la Corte ne conferma il rapporto con l’imponibilità dell’operazione a monte e a valle.
art. 21, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nei motivi di ricorso come norma invocata insieme agli artt. 10 e 19, senza specifica autonoma elaborazione decisoria.
art. 12, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Prevede il contributo dovuto dalle agenzie per il lavoro al fondo bilaterale destinato anche alla formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori.
art. 12, comma 4, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Disciplina la costituzione e gestione del fondo bilaterale di settore, tramite cui vengono finanziate le prestazioni formative.
art. 12, comma 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Attribuisce al Ministero del Lavoro poteri di autorizzazione, vigilanza e approvazione delle regole di gestione del fondo; tali poteri non equivalgono, però, al riconoscimento soggettivo richiesto per l’esenzione IVA.
art. 4, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Richiamato per individuare i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro destinatari delle prestazioni formative.
art. 132, par. 1, lett. i), Direttiva 2006/112/CE
L’esenzione unionale per le prestazioni formative riguarda enti di diritto pubblico o altri organismi riconosciuti dallo Stato membro come aventi finalità simili; il riconoscimento è rimesso al diritto nazionale, ma resta soggetto ai principi di neutralità fiscale e parità di trattamento.
art. 168, Direttiva 2006/112/CE
Richiamato nel passaggio sulla detrazione IVA in relazione alle operazioni a monte quando le operazioni a valle non sono assoggettate a IVA in forza di una esenzione non compatibile con il diritto unionale.
art. 1, comma 38, legge 30 dicembre 2024, n. 207
"Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto."
È qualificata come norma di interpretazione autentica, coerente con il diritto unionale, e chiarisce l’imponibilità IVA delle prestazioni formative finanziate dal fondo bilaterale di settore.
art. 1, comma 39, legge 30 dicembre 2024, n. 207
"In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti... Non si fa luogo a rimborsi d'imposta."
La Corte valorizza il riferimento all’incertezza interpretativa pregressa per ritenere che il comma 38 abbia natura interpretativa e non innovativa.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l’esclusione delle sanzioni; il motivo resta assorbito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Costituiscono i vizi denunciati nei motivi di ricorso principale (violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi) e nel ricorso incidentale.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso e per l’istanza di pubblica udienza.
Richiamato per affermare la regola della definizione del ricorso in adunanza camerale, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso di specie.
Richiamato in relazione al decreto della Prima Presidente sul rinvio pregiudiziale interno e alla norma interpretativa sopravvenuta.
Massime di principio
- Per l’esenzione IVA delle prestazioni didattiche e di formazione professionale non basta la natura oggettiva dell’attività: è necessario anche che il soggetto erogatore sia un istituto/scuola riconosciuto da una pubblica amministrazione o, secondo il diritto unionale, un organismo riconosciuto dallo Stato membro come avente finalità simili a quelle di un ente pubblico di istruzione.
- Il riconoscimento richiesto dalla disciplina dell’esenzione non può essere desunto in modo automatico dal solo fatto che l’attività formativa sia finanziata da un fondo di settore o soggetta a vigilanza pubblica: occorre verificare se l’assetto normativo attribuisca un effettivo potere di riconoscimento riferito al perseguimento di finalità educative analoghe a quelle pubbliche.
- I controlli pubblici sulla gestione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla corretta allocazione delle risorse di un fondo bilaterale sono profili distinti dal riconoscimento del soggetto formatore ai fini dell’esenzione IVA; non equivalgono, di per sé, a un controllo sul contenuto didattico tale da integrare il requisito soggettivo dell’esenzione.
- La sopravvenuta norma di interpretazione autentica può essere utilizzata dalla Corte per chiarire il significato della disciplina previgente e per confermare che determinate prestazioni formative finanziate da fondi bilaterali sono imponibili IVA anche per annualità anteriori, quando la norma sia espressamente costruita in chiave interpretativa e coerente con il quadro unionale.
- Quando la Corte qualifica come assorbiti i motivi ulteriori dopo aver accolto quelli decisivi sulla debenza del tributo, resta assorbita anche la censura sulle sanzioni, se l’accoglimento del ricorso principale conduce direttamente all’annullamento dell’atto impositivo.
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