Cassazione Penale, Ordinanza n. 00800/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in riforma di una precedente assoluzione, ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati di ricettazione e spendita/messa in circolazione di monete o valori falsi, applicando la particolare tenuità del fatto e irrogando una pena detentiva e pecuniaria. Per l'imputato, giudicato in assenza anche in appello, ha proposto ricorso il difensore d'ufficio senza uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione e, in via preliminare, chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., assumendone il contrasto con i parametri costituzionali per la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito del mandato speciale nei casi di imputato processato in assenza. La difesa insisteva poi con memoria per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse stata proposta dal difensore d'ufficio di un imputato giudicato in assenza, ma senza il necessario specifico mandato ad impugnare richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. nel testo applicabile ratione temporis. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di costituzionalità, richiamando la giurisprudenza di legittimità e la finalità della disciplina di assicurare la conoscenza effettiva del processo e la volontà personale dell'imputato di impugnare. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato contestato in appello, richiamata come base della condanna
norma incriminatrice del reato contestato in appello, richiamata come base della condanna
art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
"specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
nel caso di imputato processato in assenza, l'impugnazione proposta dal difensore è inammissibile se non è depositato lo specifico mandato ad impugnare richiesto dalla norma, nella versione vigente al tempo del ricorso
richiamato in rapporto sistematico con la disciplina dell'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza, a sostegno della finalità di assicurare conoscenza effettiva del processo
richiamato solo per qualificare la modalità di trattazione dell'udienza in cassazione
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
norma introduttiva dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
ha modificato l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., mantenendo l'obbligo di specifico mandato solo per l'impugnazione proposta dal difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della somma alla Cassa delle ammende
art. 24 Cost.
la Corte esclude che la disciplina sull'impugnazione del difensore di un imputato assente incida irragionevolmente sul diritto di difesa
art. 27, comma 2, Cost.
la Corte esclude che la disciplina contrasti con la presunzione di non colpevolezza
art. 111, comma 7, Cost.
la disciplina non incide sul diritto costituzionale a impugnare per cassazione per violazione di legge
sentenza Corte cost. n. 34 del 2020
richiamata per affermare che il doppio grado di giurisdizione non ha riconoscimento costituzionale autonomo
Massime di principio
- Quando l'imputato è stato giudicato in assenza, l'impugnazione proposta dal difensore di ufficio richiede, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, se la disciplina applicabile lo prevede.
- La mancanza del mandato speciale non determina una mera irregolarità, ma un vizio che comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La disciplina dell'impugnazione dell'imputato assente è funzionale a garantire la effettiva conoscenza della decisione e a evitare impugnazioni meramente automatiche o non corrispondenti a una volontà personale dell'interessato.
- L'onere del mandato speciale non è di per sé incompatibile con il diritto di difesa o con la presunzione di innocenza, poiché regola le modalità di esercizio della facoltà di impugnazione del difensore e non comprime il potere di impugnazione personale dell'imputato.
- In caso di ricorso inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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