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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37230/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società di commercio di carni due avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, contestando la partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, l'Ufficio assumeva che la società avesse acquistato merce tramite una società interposta ritenuta "cartiera" e priva di effettiva operatività, con conseguente recupero a tassazione dei costi dedotti e dell'IVA detratta. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo non provato il loro coinvolgimento nella frode. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione denunciava, con il primo motivo, violazione degli artt. 19, 21 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva mal governato le prove presuntive, attribuendo rilievo a circostanze irrilevanti per le operazioni soggettivamente inesistenti e trascurando gli indizi offerti dall'Ufficio. Con il secondo motivo lamentava vizio motivazionale per omesso esame di fatti decisivi. I contribuenti resistevano e proponevano anche ricorso incidentale sulle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la sentenza d'appello avesse erroneamente valutato il materiale indiziario e non avesse applicato correttamente i principi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e detraibilità dell'IVA. Ha considerato assorbito il secondo motivo. Il ricorso incidentale dei contribuenti è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la cassazione con rinvio travolgeva anche la statuizione sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dell'impugnazione, cioè quanto alla detraibilità dell'IVA, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o quantomeno la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario, del carattere fraudolento dell'operazione.
  • Se l'Ufficio fornisce una base indiziaria seria e specifica sulla frode, il contribuente che ha detratto l'IVA deve offrire la prova contraria di avere agito con la massima diligenza esigibile e di non essere stato consapevole del meccanismo evasivo.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti la mera regolarità formale della contabilità, la tracciabilità dei pagamenti e la consegna effettiva della merce non sono di per sé decisive, perché possono essere compatibili con una frode fiscalmente rilevante.
  • La valutazione delle presunzioni richiede un esame complessivo e sintetico degli indizi: il giudice di merito non può attribuire valore assorbente a singoli elementi isolati né trascurare gli indizi contrapposti allegati dall'Ufficio.
  • In presenza di un'interposizione meramente fittizia o di una società priva di reale struttura operativa, il quadro indiziario può risultare sufficiente a far gravare sul contribuente un onere probatorio rafforzato in ordine alla propria buona fede.
  • Il controllo di legittimità può investire l'uso delle presunzioni quando il giudice di merito abbia violato i criteri giuridici dell'art. 2729 c.c. nel valutare il materiale indiziario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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