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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9445/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha proposto ricorso in revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 24004/2019, denunciando due presunti errori di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.: (i) la Corte avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili per difetto di autosufficienza i primi tre motivi del ricorso per cassazione in quanto non sarebbe stata trascritta la delega alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento, mentre la delega sarebbe stata invece prodotta e riprodotta fotograficamente; (ii) la Corte avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili per genericità il quinto e sesto motivo del ricorso per cassazione, pur avendo la ricorrente fatto riferimento a specifica documentazione prodotta nei gradi di merito. La revocazione mirava quindi a far ritenere che si fosse verificato un errore di fatto decisivo che avrebbe potuto determinare una diversa decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso in revocazione inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sollevate non configurassero un errore di fatto tale da giustificare la revocazione: l'asserita mancata trascrizione della delega attiene a valutazione di merito e, comunque, la Corte aveva valutato e respinto i motivi anche nel merito ribadendo il principio che la delega alla sottoscrizione costituisce delega di firma (non di funzioni) e può essere attuata anche con ordini di servizio; inoltre la censura sulla non autosufficienza dei motivi è, in realtà, una critica a una valutazione giurisdizionale (errore di giudizio) non sanabile con la revocazione. Di conseguenza il ricorso è stato respinto, la ricorrente condannata a rifondere le spese del giudizio (liquidate in € 7.200,00 oltre oneri) e è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Norma che disciplina il procedimento di revocazione delle sentenze di cassazione; la Corte ricorda che la revocazione per errore di fatto deve rispettare i requisiti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.

  • art. 395, n. 4) cod. proc. civ.

    Definisce il vizio di errore di fatto rilevante per la revocazione: occorre un contrasto oggettivo tra quanto risultante dalla sentenza e dagli atti, un errore di percezione o svista oggettiva, immediatamente riscontrabile e decisivo, cui la decisione sarebbe stata diversa.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per il principio che la delega alla sottoscrizione conferita a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente è delega di firma e non di funzioni; ha natura meramente burocratica e non incide sulla validità esterna dell'atto quando la qualifica del firmatario consente la verifica.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Norma sanzionatoria richiamata quale fondamento delle contestazioni relative all'omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura; presente negli atti imposti dall'Agenzia ma non oggetto centrale della decisione di revocazione.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamato in ordine alle modalità procedurali dell'udienza pubblica e alla relazione svolta nella pubblica udienza; utilizzato per la proceduralizzazione del processo di trattazione in udienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma che prevede il contributo unificato per le impugnazioni; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente di un importo pari al contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. per errore di fatto (art. 395 n.4) richiede un errore oggettivo, immediatamente riscontrabile e decisivo: non può essere usata per criticare la valutazione giuridica o la ponderazione delle prove operata dal giudice (ossia non è un rimedio per gli errori di giudizio).
  • La mancata trascrizione o allegazione di un documento in una decisione della Corte non giustifica la revocazione se la questione è stata comunque esaminata e/o la supposta omissione non sarebbe stata decisiva per mutare l'esito del giudizio.
  • In tema di validità degli atti impositivi sottoscritti, la delega alla sottoscrizione è considerata delega di firma e non attribuisce funzioni sostanziali al delegato; può essere attuata anche per ordini di servizio o con indicazione della qualifica, senza necessità di atto nominativo, salva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e delega.
  • Il principio di autosufficienza dei motivi per la cassazione impone che i motivi riproducano gli elementi essenziali e la documentazione rilevante; l'assenza di tale riproduzione può portare all'inammissibilità dei motivi per difetto di autosufficienza e tale valutazione è questione di merito non sanabile con revocazione.
  • Chi intende proporre una revocazione deve dimostrare che l'errore di fatto, se accertato, avrebbe effettivamente potuto determinare una decisione diversa; mere contestazioni di valutazioni giurisdizionali o richieste di 'rivalutazione' dei motivi originari non sono ammissibili.

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