Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20076/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il destinatario di un verbale per eccesso di velocità accertata con autovelox aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, che era stata rigettata. In appello, il Tribunale aveva confermato il rigetto ritenendo legittimi i rinvii dell'udienza disposti dal primo giudice per consentire alla Prefettura di depositare la documentazione richiesta d'ufficio e di costituirsi, nonché infondati i motivi di merito dell'opposizione. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione dell'art. 111, comma 2, Cost. e degli artt. 7 d.lgs. 150/2011, 420 e 416 c.p.c., sostenendo che la documentazione avrebbe dovuto essere depositata entro la data dell'udienza fissata, e che i rinvii avrebbero rimesso alla discrezionalità della P.A. i tempi del processo, con lesione della parità delle parti e del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il principio di parità delle armi è collegato al rispetto del contraddittorio e non impedisce al giudice di disporre rinvii dell'udienza per acquisire la documentazione necessaria alla decisione. Nel caso concreto non risultava leso il contraddittorio, poiché la trattazione di merito si era svolta dopo il deposito dei documenti richiesti ex officio. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel procedimento di opposizione disciplinato dall'art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011, il deposito dei documenti richiesti dal giudice non è soggetto a termine perentorio, trattandosi di atti necessari e acquisiti d'ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'Amministrazione intimata. È stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Il principio di parità delle armi è inteso come componente del contraddittorio, non come limite al potere del giudice di differire l'udienza per acquisire documenti necessari alla decisione.

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    I documenti richiesti dal giudice nel giudizio di opposizione devono essere depositati perché necessari alla decisione e acquisiti d'ufficio; il loro deposito non è soggetto a termine perentorio.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sui rinvii e sulla gestione dell'udienza, ma ritenuto non violato nella fattispecie.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla costituzione della controparte, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice può differire l'udienza per consentire il deposito di documenti richiesti d'ufficio quando tali documenti siano necessari alla decisione, senza che ciò integri di per sé violazione del principio del contraddittorio.
  • La parità delle armi, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., va letta in connessione con il contraddittorio: non è violata dal mero governo del processo da parte del giudice mediante rinvii funzionali all'acquisizione di atti indispensabili.
  • Nel procedimento disciplinato dall'art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011, i documenti richiesti dall'ufficio giudiziario non sono soggetti a un termine perentorio di deposito, perché la loro acquisizione è funzionale alla decisione ed avviene officiosamente.
  • Per censurare efficacemente un rinvio disposto dal giudice in funzione dell'acquisizione documentale occorre dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa o del contraddittorio, non essendo sufficiente la sola dilatazione dei tempi processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.