Cassazione Civile, Ordinanza n. 35939/2022 del 07/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni medici che avevano frequentato corsi di specializzazione universitaria in ambito medico e lamentavano di non aver ricevuto la remunerazione prevista dalle direttive comunitarie in materia, poi attuate tardivamente nell’ordinamento interno. In primo e in secondo grado era stata accolta l’eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio, ritenendosi che il termine decennale fosse decorso dalla data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Un solo appellante aveva inoltre visto dichiarata inammissibile la propria domanda per difetto di specifica impugnazione della decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione venivano proposti tre motivi: 1) erronea individuazione del dies a quo della prescrizione, con deduzione della persistente incertezza normativa e giurisprudenziale anche dopo la legge n. 370/1999 e richiamo al diritto UE e alla CEDU; 2) erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello di uno dei ricorrenti per asserita mancanza di specificità, sostenendo che l’atto di gravame era invece specifico; 3) omesso esame/erronea valutazione della posizione di una ricorrente, assumendosi che la decisione di primo grado avesse rigettato la domanda non per prescrizione ma perché la scuola frequentata non rientrava negli elenchi delle direttive applicabili, con conseguente omessa pronuncia della Corte d’appello su tale profilo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che la decisione di merito sulla prescrizione fosse conforme a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Dall’altro lato, ha reputato inammissibili anche i motivi relativi alla posizione dell’appellante dichiarato inammissibile e alla dedotta omessa pronuncia sulla ricorrente, perché non si confrontavano specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa
La Corte lo applica per rilevare che, in presenza di un orientamento di legittimità consolidato e condiviso, il ricorso è inammissibile se non offre argomenti idonei a modificarlo.
il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo
Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; altrimenti si risolve in un 'non motivo' e determina inammissibilità.
Richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione del diritto risarcitorio.
Richiamato dai ricorrenti per contestare il momento di decorrenza della prescrizione.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla rilevabilità della prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Considerata dalla giurisprudenza richiamata come norma che ha riconosciuto un diritto economico solo in favore di chi fosse già titolare di giudicato amministrativo, rilevando per la decorrenza della prescrizione del distinto diritto risarcitorio.
art. 6, d.lgs. n. 257/1991
Richiamato come norma di attuazione dell’obbligo di remunerazione dei medici specializzandi per i periodi e i corsi disciplinati.
artt. 5 e 189 Trattato CEE
Richiamati dai ricorrenti come fonti dell’obbligo di corretta e tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa risarcitoria.
artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.
Richiamati dai ricorrenti a fondamento dei profili costituzionali della domanda risarcitoria.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive UE può essere soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, il cui dies a quo può essere individuato, secondo l’orientamento consolidato richiamato, nella data di entrata in vigore della legge interna che ha dato attuazione alla disciplina.
- Quando la Corte di cassazione riscontra che la sentenza impugnata si è uniformata a un indirizzo giurisprudenziale consolidato e il ricorso non offre argomenti nuovi o decisivi, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello, senza individuare l’errore logico-giuridico della decisione, integra un motivo inidoneo e quindi inammissibile.
- La denuncia di omessa pronuncia o di erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello richiede di dimostrare, in modo puntuale, che il gravame era specificamente diretto contro la statuizione contestata; in difetto, la censura non supera il vaglio di specificità.
- Se la domanda di prescrizione è dichiarata inammissibile o infondata e il ricorso non scalfisce tale ratio, eventuali deduzioni su interruzioni della prescrizione o su profili diversi della decisione di primo grado restano irrilevanti.
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