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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4488/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Sassari del 16/12/2019 che lo ha condannato a 4 mesi e 15 giorni di arresto e euro 900 di ammenda per: a) porto di arma/oggetto atto ad offendere (art.4 legge 18/4/1975 n.110) perché aveva portato fuori dalla propria abitazione una taglierina lunga 16 cm; b) possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (art.707 c.p.) perché, già condannato per delitti a scopo di lucro, era stato colto in possesso di uno spiedo in acciaio con punta lunga 11 cm. Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme (art.131-bis c.p., art.707 c.p., art.4 legge 110/1975) e vizi di motivazione per non aver applicato la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis).

La decisione

La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non era direttamente ricorribile in cassazione e, ai sensi dell'art.568, comma 5, c.p.p., ha convertito il ricorso per cassazione in atto di appello. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per il relativo giudizio. Non è stata decisa la questione di merito né l'applicazione dell'art.131-bis; è stata esclusivamente disposta la rimessione per incompetenza della via di impugnazione.

Norme richiamate

  • art.131-bis cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente quale causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non si è pronunciata nel merito e ha rimesso la valutazione al giudice d'appello, implicando che l'accertamento della tenuità richiede motivazione specifica e valutazione fattuale

  • art.707 cod. pen.

    Usato in primo grado per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (lo spiedo di acciaio), con riferimento a precedenti condanne per reati a scopo di lucro; la qualificazione richiede accertamento della natura dell'oggetto e del contesto

  • art.4 legge 18 aprile 1975, n.110

    Applicata per il porto di oggetti atti ad offendere (la taglierina di 16 cm) quando il soggetto li porta fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo

  • art.568, comma 5, cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte come titolo abilitante per convertire un ricorso per cassazione non ammissibile in appello e trasmettere gli atti alla Corte d'appello competente; misura di natura procedurale per evitare la perdita del diritto di impugnare

Massime di principio

  • Se una sentenza di condanna non è direttamente impugnabile in cassazione, la Corte può convertire il ricorso in appello ai sensi dell'art.568 c.p.p. e rimandare gli atti al giudice competente: è una soluzione procedurale che non decide il merito.
  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede una valutazione fattuale e motivata sul limitato disvalore sociale del fatto; la mancata motivazione su questo punto può essere motivo di impugnazione.
  • Il porto di oggetti atti ad offendere (legge 110/1975 art.4) si configura quando l'oggetto è portato fuori dall'abitazione senza giustificato motivo; la consistenza e la finalità dell'oggetto (es. taglierina, punta) e le circostanze sono rilevanti.
  • Il reato di cui all'art.707 c.p. (grimaldelli) trova applicazione se l'oggetto è idoneo allo scasso e la condotta è valutata anche alla luce di precedenti condanne per reati a scopo di lucro: verifica dello stato soggettivo del possessore e del contesto è essenziale.
  • In impugnazioni procedurali, controllare sempre la correttezza della via scelta (cassazione vs appello) e la competenza territoriale per evitare rinvii o perdite di termine: se il ricorso è mal incardinato, la Corte può limitarsi a riallocarlo senza decidere il merito.
  • Quando si chiede l'esclusione della punibilità per tenuità, è utile produrre elementi concreti (modalità, minima offensività, conseguenze) perché il giudice motivi espressamente la valutazione; l'assenza di motivazione è un punto forte per l'impugnazione.

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