Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8053/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione su più punti: 1) violazione dell'art. 25, comma 2 Cost. e presunta irretroattività della misura rispetto a reati commessi nel 2005; 2) mancata prova che i reati lucrogenetici abbiano generato profitti in misura congrua rispetto al valore dell'immobile confiscato e che tali profitti costituissero componente significativa del reddito; 3) vizio nel giudizio di sproporzione, per non aver tenuto conto di tutte le entrate lecite e delle operazioni societarie e bancarie allegate dalla difesa; 4) rifiuto di ammettere la perizia richiesta per valutare la sproporzione e gli errori nei calcoli della Guardia di Finanza.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nella sua interezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile e/o infondata la censura costituzionale per difetto di questione di legittimità costituzionale e per novità della censura; ha confermato che la confisca di prevenzione è misura di prevenzione regolata dalla legge vigente al momento della decisione (art. 200 cod. pen.) e quindi applicabile anche a reati anteriori; ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata, osservando che l'appello e il ricorso erano generici e non specificavano contestazioni sufficiente a superare le presunzioni sull'origine illecita dei beni; ha escluso che le allegazioni e i documenti prodotti dalla difesa abbiano dimostrato efficacemente la lecita provenienza delle somme o la sproporzione favorevole al ricorrente; ha dichiarato inammissibile la richiesta peritale per genericità. Conseguentemente il decreto impugnato è confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 25, comma 2

    Il ricorso che denunzia violazioni costituzionali senza sollevare questione di legittimità costituzionale è inammissibile nelle modalità prospettate; la Corte non ha ritenuto corretta l'argomentazione di retroattività fondata su tale articolo nel caso di misura di prevenzione.

  • d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (art. 1, lett. b; artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, comma 1, lett. b))

    La pericolosità sociale "patrimoniale" può essere desunta da delitti lucrogenetici; la qualificazione di pericolosità deve rispettare criteri di "tassatività" (delitti commessi abitualmente, effettivo profitto, componente significativa del reddito).

  • codice penale, art. 200

    Le misure di sicurezza (e quindi la confisca di prevenzione) sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione: ciò consente l'applicazione della disciplina attuale anche a fatti anteriori rispetto alla legge che ne amplia il novero.

  • d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (art. 7, art. 10 comma 2)

    Limiti di sindacabilità in Cassazione: il ricorso è ammesso per violazione di legge; la motivazione del decreto di prevenzione deve avere requisiti minimi di intelligibilità e completezza.

  • codice di procedura penale (art. 606, art. 581 comma 1-bis)

    Nell'impugnazione in Cassazione non possono essere dedotte questioni rimaste fuori dall'appello per mancata devoluzione; l'appello deve essere specifico secondo la novella processuale e la giurisprudenza per consentire il sindacato di legittimità.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 26/02/2020

    Richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che quella decisione riguardasse materie diverse (misure cautelari alternative alla detenzione) e non fosse direttamente applicabile alla confisca di prevenzione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 4880/2014 Spinelli; Sez. I n. 13375/2017 Brussolo e altri precedenti citati)

    Richiamati per affermare che la confisca di prevenzione si applica secondo le regole delle misure di sicurezza e che decisioni di rigetto anteriori non impediscono un nuovo procedimento alla luce di normativa successiva.

  • Corte EDU, sentenza Garofalo contro Italia (13/02/2025)

    Utilizzata in motivazione per sostenere che la confisca di prevenzione non è assimilabile a sanzione penale e che l'art. 7 CEDU (nullum crimen sine lege) non si applica alla stessa, rafforzando l'applicabilità della disciplina vigente al momento della decisione.

Massime di principio

  • La confisca di prevenzione è una misura di prevenzione regolata dalla legge vigente al momento della decisione: non opera il principio di irretroattività proprio delle sanzioni penali quando si sostiene che la nuova disciplina peggiora la posizione del soggetto.
  • Per ottenere l'annullamento di una misura di prevenzione in sede di legittimità è necessario che l'appello e i motivi siano specifici: censure generiche o tardive sono inammissibili.
  • Sullo spago probatorio, l'onere di dimostrare la sproporzione e la lecita provenienza dei beni rimane in capo all'autorità pubblica, che può avvalersi di presunzioni fondate su reati lucrogenetici; il proposto può poi offrire prova contraria, ma le allegazioni devono essere concrete e documentate.
  • Le richieste istruttorie (perizie, consulenze) devono essere formulate con precisione e motivazione specifica: richieste generiche possono essere legittimamente rigettate.
  • Nelle vicende di misure di prevenzione patrimoniale occorre distinguere chiaramente il giudizio di merito (che valuta la prova e le presunzioni) dal sindacato di legittimità in Cassazione, limitato alla verifica di violazioni di legge e di eventuale carenza motivazionale manifesta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.