Cassazione Penale, Sentenza n. 8053/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione su più punti: 1) violazione dell'art. 25, comma 2 Cost. e presunta irretroattività della misura rispetto a reati commessi nel 2005; 2) mancata prova che i reati lucrogenetici abbiano generato profitti in misura congrua rispetto al valore dell'immobile confiscato e che tali profitti costituissero componente significativa del reddito; 3) vizio nel giudizio di sproporzione, per non aver tenuto conto di tutte le entrate lecite e delle operazioni societarie e bancarie allegate dalla difesa; 4) rifiuto di ammettere la perizia richiesta per valutare la sproporzione e gli errori nei calcoli della Guardia di Finanza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato nella sua interezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile e/o infondata la censura costituzionale per difetto di questione di legittimità costituzionale e per novità della censura; ha confermato che la confisca di prevenzione è misura di prevenzione regolata dalla legge vigente al momento della decisione (art. 200 cod. pen.) e quindi applicabile anche a reati anteriori; ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata, osservando che l'appello e il ricorso erano generici e non specificavano contestazioni sufficiente a superare le presunzioni sull'origine illecita dei beni; ha escluso che le allegazioni e i documenti prodotti dalla difesa abbiano dimostrato efficacemente la lecita provenienza delle somme o la sproporzione favorevole al ricorrente; ha dichiarato inammissibile la richiesta peritale per genericità. Conseguentemente il decreto impugnato è confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Costituzione, art. 25, comma 2
Il ricorso che denunzia violazioni costituzionali senza sollevare questione di legittimità costituzionale è inammissibile nelle modalità prospettate; la Corte non ha ritenuto corretta l'argomentazione di retroattività fondata su tale articolo nel caso di misura di prevenzione.
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (art. 1, lett. b; artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, comma 1, lett. b))
La pericolosità sociale "patrimoniale" può essere desunta da delitti lucrogenetici; la qualificazione di pericolosità deve rispettare criteri di "tassatività" (delitti commessi abitualmente, effettivo profitto, componente significativa del reddito).
Le misure di sicurezza (e quindi la confisca di prevenzione) sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione: ciò consente l'applicazione della disciplina attuale anche a fatti anteriori rispetto alla legge che ne amplia il novero.
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (art. 7, art. 10 comma 2)
Limiti di sindacabilità in Cassazione: il ricorso è ammesso per violazione di legge; la motivazione del decreto di prevenzione deve avere requisiti minimi di intelligibilità e completezza.
codice di procedura penale (art. 606, art. 581 comma 1-bis)
Nell'impugnazione in Cassazione non possono essere dedotte questioni rimaste fuori dall'appello per mancata devoluzione; l'appello deve essere specifico secondo la novella processuale e la giurisprudenza per consentire il sindacato di legittimità.
Sentenza Corte costituzionale n. 32 del 26/02/2020
Richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che quella decisione riguardasse materie diverse (misure cautelari alternative alla detenzione) e non fosse direttamente applicabile alla confisca di prevenzione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 4880/2014 Spinelli; Sez. I n. 13375/2017 Brussolo e altri precedenti citati)
Richiamati per affermare che la confisca di prevenzione si applica secondo le regole delle misure di sicurezza e che decisioni di rigetto anteriori non impediscono un nuovo procedimento alla luce di normativa successiva.
Corte EDU, sentenza Garofalo contro Italia (13/02/2025)
Utilizzata in motivazione per sostenere che la confisca di prevenzione non è assimilabile a sanzione penale e che l'art. 7 CEDU (nullum crimen sine lege) non si applica alla stessa, rafforzando l'applicabilità della disciplina vigente al momento della decisione.
Massime di principio
- La confisca di prevenzione è una misura di prevenzione regolata dalla legge vigente al momento della decisione: non opera il principio di irretroattività proprio delle sanzioni penali quando si sostiene che la nuova disciplina peggiora la posizione del soggetto.
- Per ottenere l'annullamento di una misura di prevenzione in sede di legittimità è necessario che l'appello e i motivi siano specifici: censure generiche o tardive sono inammissibili.
- Sullo spago probatorio, l'onere di dimostrare la sproporzione e la lecita provenienza dei beni rimane in capo all'autorità pubblica, che può avvalersi di presunzioni fondate su reati lucrogenetici; il proposto può poi offrire prova contraria, ma le allegazioni devono essere concrete e documentate.
- Le richieste istruttorie (perizie, consulenze) devono essere formulate con precisione e motivazione specifica: richieste generiche possono essere legittimamente rigettate.
- Nelle vicende di misure di prevenzione patrimoniale occorre distinguere chiaramente il giudizio di merito (che valuta la prova e le presunzioni) dal sindacato di legittimità in Cassazione, limitato alla verifica di violazioni di legge e di eventuale carenza motivazionale manifesta.
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