Cassazione Civile, Ordinanza n. 23610/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava la richiesta di remunerazione di attività lavorativa resa da un dipendente sanitario oltre il debito orario, nell'ambito del servizio di dialisi estiva per pazienti anche di altre regioni soggiornanti in Calabria. La Corte d'appello aveva qualificato la pretesa come domanda di compenso per prestazioni "aggiuntive" e l'aveva rigettata per mancanza di allegazione e prova dei presupposti richiesti dalla disciplina speciale, in particolare dell'autorizzazione regionale, dei requisiti soggettivi dei lavoratori e della determinazione tariffaria. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha sostenuto che la prestazione era stata effettivamente eseguita su incarico della datrice di lavoro e che, al di là della disciplina delle prestazioni aggiuntive, doveva essergli riconosciuto il compenso per lavoro straordinario, anche in applicazione dell'art. 2126 c.c., poiché il lavoro oltre l'orario era stato richiesto e recepito dall'ente. Ha inoltre dedotto, con un secondo motivo, vizi di motivazione e violazione delle norme sul contenuto della sentenza, ma tale censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la domanda non dovesse essere esaminata soltanto come pretesa di compenso per prestazioni aggiuntive, ma anche come domanda di pagamento del lavoro straordinario svolto oltre il debito orario con il consenso, anche implicito, della datrice di lavoro. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il compenso per straordinario spetta quando la prestazione sia stata comunque autorizzata o richiesta dal datore, anche se l'autorizzazione sia illegittima o non conforme alla disciplina collettiva, poiché l'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c. e all'art. 36 Cost., impone la remunerazione della prestazione effettivamente resa e non svolta contro la volontà del datore. È stato quindi cassato il rigetto della Corte d'appello con rinvio alla medesima Corte territoriale, che dovrà verificare l'esistenza del credito retributivo secondo tali criteri e liquidarlo sulla base delle misure orarie del lavoro straordinario previste dalla contrattazione collettiva del tempo, senza attribuire rilievo ai limiti interni di ricorso allo straordinario o ad altri vizi degli incarichi.
Norme richiamate
art. 1, co. 2, d.l. 402/2001 conv. con mod. in L. 1/2002
Norma richiamata come disciplina originaria delle prestazioni aggiuntive in ambito sanitario, con necessità di autorizzazione regionale e altri presupposti speciali.
art. 6-quinquies d.l. 314/2004 conv. con mod. in L. 26/2005
Proroga della disciplina delle prestazioni aggiuntive fino al 31.12.2006.
art. 1, co. 2, d.l. 300/2006 conv. con mod. in L. 17/2007
Ulteriore proroga della disciplina speciale delle prestazioni aggiuntive fino al 31.5.2007.
Richiamata come ulteriore proroga fino all'intervento della contrattazione collettiva.
art. 13 CCNL 10.4.2008
Richiamo contrattuale alla disciplina delle prestazioni aggiuntive nel comparto sanità per il periodo normativo ed economico indicato.
art. 12 CCNL 31 luglio 2009
Ulteriore richiamo contrattuale alla disciplina delle prestazioni aggiuntive nel comparto sanità.
art. 34, co. 2 CCNL 198/2001
Prevede che lo straordinario sia autorizzato dal dirigente.
art. 31, co. 2, CCNL 2016/2018
Prevede che lo straordinario sia autorizzato dal dirigente.
art. 47, co. 2, CCNL 2019/2021
Prevede che lo straordinario sia autorizzato dal dirigente.
È la base per il diritto al compenso per lavoro straordinario, applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato.
Opera come norma che impone la remunerazione della prestazione lavorativa effettivamente resa e coerente con la volontà datoriale, anche se il titolo o l'autorizzazione siano invalidi o non conformi.
artt. 2 e 40 d.lgs. n. 165 del 2001
Letti in combinato con l'art. 2108 c.c. per ricavare il diritto al compenso nello straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato.
art. 97 Cost.
Richiamato nel bilanciamento tra vincoli dell'azione amministrativa e diritto del lavoratore al compenso per prestazioni effettivamente rese.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
L'attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva; l'atto della PA deve conformarsi alla contrattazione pena nullità.
art. 36 Cost.
Fondamento costituzionale della necessità di corrispondere la retribuzione per il lavoro effettivamente prestato.
art. 111, co. 6, Cost.
Richiamato nel secondo motivo per vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato nel secondo motivo come parametro del contenuto motivazionale della sentenza.
Richiamato nel secondo motivo come parametro della motivazione della sentenza.
Richiamato nel secondo motivo per nullità della sentenza per vizi motivazionali/formali.
Richiamato solo incidentalmente attraverso la Corte costituzionale, in relazione alla ripetizione di pagamenti indebiti nel pubblico impiego privatizzato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il compenso per lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, ma la presenza di un'autorizzazione invalida o non conforme alla disciplina collettiva non esclude il diritto alla retribuzione se la prestazione è stata comunque richiesta o consentita dal datore di lavoro.
- Ai fini dell'art. 2126 c.c., per autorizzazione deve intendersi che la prestazione non sia svolta contro la volontà del datore di lavoro; il consenso può essere anche implicito e basta a fondare il diritto al compenso.
- La disciplina delle prestazioni aggiuntive sanitarie, caratterizzata da presupposti speciali come autorizzazione regionale, requisiti soggettivi e tariffazione specifica, è distinta dalla domanda di retribuzione per lavoro straordinario oltre l'orario ordinario.
- Una volta accertato che la prestazione ulteriore è stata effettivamente eseguita con il consenso datoriale, i limiti di spesa pubblica o i vizi dell'assetto autorizzatorio incidono sui rapporti interni della pubblica amministrazione, ma non possono essere opposti al lavoratore per negargli il corrispettivo.
- La retribuzione per prestazioni lavorative effettivamente rese trova fondamento nell'art. 36 Cost. e, nel sistema del pubblico impiego contrattualizzato, nell'applicazione dell'art. 2126 c.c. in combinazione con l'art. 2108 c.c.
Come è indicizzato
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