Cassazione Penale, Sentenza n. 5291/2022 del 14/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Proietti impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 707 c.p. (contestato in primo grado) ma aveva confermato la sua responsabilità per la ricettazione di una pluralità di beni provento di furto. Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione di legge (artt. 62, 63, 191 c.p.p.) sostenendo che il giudizio si sarebbe fondato su "dichiarazioni" rese quando era già indagato e dopo una perquisizione; 2) violazione di legge (art. 114 disp. att. c.p.p.) per mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento del sequestro; 3) vizio di motivazione e carenza di prova sulla provenienza illecita dei beni ritrovati in area condominiale, molti dei quali non sarebbero stati riconosciuti dalla persona offesa; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi si discostano dai parametri dell'art. 606 c.p.p. e sono manifestamente infondati. In particolare: il primo motivo è stato respinto perché la frase spontanea del Proietti ("...li ho fregati, non hanno trovato nulla") non era una "dichiarazione" resa alla polizia giudiziaria ma un'asserzione udita da un operante e riferita come testimonianza; il secondo motivo è stato ritenuto tardivo e, comunque, i vizi relativi al sequestro non incidevano sulla testimonianza del fatto storico (l'avvicinarsi al carrello con beni di illecita provenienza); il terzo è stato giudicato aspecifico e manifestamente infondato perché la sentenza di merito aveva adeguatamente motivato la provenienza illecita sulla base del furto precedente, del rinvenimento di arnesi da scasso e del valore degli oggetti; il quarto è inammissibile perché la contestazione sulla recidiva non era stata dedotta in appello e la decisione sul diniego delle attenuanti è risultata motivata in modo non manifestamente illogico. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in relazione all'uso di "dichiarazioni"; la Corte ha ritenuto che l'affermazione spontanea non costituisce dichiarazione resa alla P.G. soggetta alle garanzie previste
Richiamato insieme agli altri artt. sul tema delle dichiarazioni; interpretato nella sentenza come non applicabile alle espressioni spontanee non rivolte agli organi di polizia giudiziaria
Richiamato dal ricorrente in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte ha distinto tra dichiarazioni rese a P.G. e frasi percepite occasionalmente da un operante, ritenendo queste ultime testimonianza utilizzabile
La Corte ricorda che il mancato avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore integra una nullità generale a regime intermedio, la quale deve essere tempestivamente eccepita; tuttavia, eventuali vizi relativi al sequestro non cancellano il valore probatorio di fatti osservati e riferiti da testimoni
Stabilisce i termini per eccepire le nullità: la nullità generale a regime intermedio va dedotta prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, e la Corte ha richiamato tale principio per dichiarare tardiva l'eccezione del ricorrente
Definisce i motivi ammissibili in cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti si discostassero da tali parametri e fossero manifestamente infondati, giustificando l'inammissibilità
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente
reato menzionato come estinto per prescrizione in primo grado
Riferito come il reato per il quale la Corte d'appello aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione; la cassazione non ha ritenuto censurabile tale esito
Massime di principio
- Una frase spontanea dell'imputato non necessariamente diretta o consegnata alla polizia non costituisce una "dichiarazione" proibita e può essere acquisita tramite testimonianza dell'operante che l'ha percepita
- Il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante perquisizioni/sequestri configura una nullità che deve essere eccepita tempestivamente (prima o immediatamente dopo l'atto), pena la decadenza
- I vizi formali relativi alla validità del sequestro possono incidere sulla regolarità dell'atto ma non cancellano automaticamente la rilevanza probatoria di fatti materiali o di osservazioni testimoniali indipendenti dall'atto viziato
- La prova della provenienza illecita di beni può essere desunta da elementi discrezionali e indiziari (furto precedente collegato, ritrovamento di arnesi da scasso, valore e stato degli oggetti) purché la motivazione di merito non sia manifestamente illogica
- In Cassazione non è sufficiente proporre censure meramente interlocutive o generiche: i motivi devono aderire ai parametri di cui all'art. 606 c.p.p.; motivi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili
- Questioni relative alla recidiva e alle circostanze attenuanti devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito (appello) secondo le forme previste, altrimenti possono essere inammissibili in Cassazione
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