Cassazione Penale, Sentenza n. 51321/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione diretta a censurare: (1) l'applicazione dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso (art. 7 d.l. 152/1991 e art. 416-bis.1 c.p.), con contestazione della motivazione che avrebbe ricollegato la frase minatoria del La Marca ("in zona c'erano loro") alla presenza del clan Fabbrocino e alla necessità di acquistare calcestruzzo dalle ditte ad esso collegate; (2) l'erronea applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p., sostenendo che in occasione di una precedente sentenza (10/10/2014) non fosse stata dichiarata la recidiva semplice e che, quindi, non potesse essere applicata la recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto aspecifica la censura e ha confermato la correttezza della valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'uso del metodo mafioso, essendo la frase del ricorrente funzionale a evocare il ruolo intimidatorio del clan Fabbrocino e a creare una condizione di assoggettamento della vittima (collegando la minaccia alla necessità di rifornirsi dalla società riferibile all'imputato). Sul secondo motivo ha dichiarato l'infondatezza osservando il principio, richiamato dalle Sezioni Unite, secondo cui la recidiva reiterata può essere riconosciuta sulla base dell'esistenza di più condanne definitive al momento del fatto, senza necessità di una precedente declaratoria giudiziale della recidiva semplice. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 152/1991 (riferimento all'aggravante per metodo mafioso)
La norma è stata interpretata come richiamante l'aggravante connessa all'uso del metodo mafioso: non è richiesta la prova di una struttura organizzativa nel singolo atto, ma che la condotta evochi la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso e crei una condizioni di assoggettamento nella vittima
art. 416-bis.1 c.p. (circostanza aggravante collegata al metodo mafioso)
La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che questa circostanza punisca il "metodo" mafioso: è sufficiente che la condotta sia oggettivamente funzionale a evocare la prevaricazione di un gruppo di tipo mafioso e a generare nella vittima una soggezione particolare
art. 99, comma 4, c.p. (recidiva reiterata)
La recidiva reiterata può essere applicata quando, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per delitti non colposi; non è necessaria una precedente pronuncia giudiziale che avesse già dichiarato la recidiva
Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Rv. 269938
Giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte per il principio che l'aggravante per metodo mafioso sanziona il metodo e non il fatto, richiedendo che la condotta evochi la forza intimidatoria tipica dell'organizzazione mafiosa
Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878
Principio delle Sezioni Unite secondo cui per la recidiva reiterata non è necessaria una precedente pronuncia di recidiva semplice: conta l'esistenza di più condanne definitive al momento del fatto
Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasnni, Rv. 275816-01
Giurisprudenza citata a sostegno del principio che la recidiva è valutata in base alle condanne maturate e non richiede una precedente declaratoria formale
Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio, Rv. 281229-01
Ulteriore richiamo giurisprudenziale confermante il criterio applicativo della recidiva senza necessità di una pregressa dichiarazione
art. 616 c.p.p. (spese in caso di rigetto del ricorso)
Disposizione applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguenti al rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'aggravante dell'uso del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p. e richiamo normativo art. 7 d.l. 152/1991) si concentra sul "metodo". Non è necessario dimostrare l'appartenenza o l'organizzazione strutturata del singolo autore; è sufficiente che la condotta o le espressioni pronunciate evochino la forza intimidatoria di un gruppo mafioso e pongano la vittima in una condizione di assoggettamento particolare rispetto alla normale intimidazione estorsiva
- Frasi minatorie che rimandano al controllo territoriale di un clan e alla necessità di rifornirsi da imprese ad esso collegate possono legittimare l'applicazione dell'aggravante mafiosa se emerge un collegamento funzionale fra la minaccia e la condizione di soggezione della vittima
- La recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99 c.p. si valuta in base alla circostanza fattuale della presenza, al momento del nuovo reato, di più condanne definitive per delitti non colposi: non serve una precedente declaratoria giudiziale della recidiva semplice
- I motivi di cassazione che si limitano a riproporre doglianze già svolte in appello e adeguatamente motivate dalla Corte territoriale possono essere dichiarati aspecifici e rigettati
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente è di norma condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il giudice di legittimità ribadisce e applica principi di diritto consolidati per valutare aggravanti e recidive
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