Cassazione Civile, Ordinanza n. 17102/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un precedente giudicato che aveva risolto un contratto preliminare di vendita di un immobile e condannato il venditore alla restituzione di una somma agli acquirenti. Questi ultimi, insieme ad altri soggetti, hanno poi promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci alcuni atti di compravendita con cui il venditore e una società a lui riconducibile avevano alienato l'immobile ad altri acquirenti, sostenendo che tali atti pregiudicassero la loro garanzia patrimoniale. Il venditore ha proposto domanda riconvenzionale per accertare l'occupazione sine titulo dell'immobile da parte degli originari attori, ottenere il rilascio e il risarcimento del danno da mancato godimento. Il Tribunale ha accolto la revocatoria e respinto la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo la riconvenzionale indeterminata e comunque non provata, anche perché l'immobile risultava già pignorato e poi acquistato all'asta dagli stessi originari attori. In cassazione il venditore ha dedotto: omessa pronuncia su motivi di appello e violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c.; omessa considerazione di una confessione giudiziale e di una testimonianza; mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio per quantificare il danno locativo; illegittima statuizione sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi in parte inammissibili e comunque infondati, perché formulati ancora sulla base del previgente art. 360, n. 5, c.p.c., e perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè l'indeterminatezza della domanda riconvenzionale e il difetto di prova sull'an e sul quantum del danno. Il quarto motivo è stato qualificato come non motivo, poiché si limitava a chiedere un diverso regolamento delle spese subordinato all'accoglimento dei precedenti motivi. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria volta a rendere inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli per il credito.
Invocato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d'appello si era comunque pronunciata sulle domande e sui motivi rilevanti.
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nel primo motivo, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a fondare l'accoglimento.
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure motivate secondo il previgente testo della norma, non più coerente con il vizio denunciato nel caso concreto.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alle spese, ma ritenuto non pertinente rispetto alla reale doglianza.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alle spese, ma la censura è stata qualificata come non motivo.
Richiamato per contestare la regolazione delle spese; la Corte non ha accolto la censura.
Richiamato per contestare la regolazione delle spese; la Corte non ha accolto la censura.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata, pur non aderendo alle tesi della parte, abbia comunque esaminato e disatteso le domande o i motivi rilevanti con una ratio decidendi riconoscibile.
- Le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. non possono essere formulate secondo l'impostazione del previgente testo della norma; ove la doglianza si risolva nel riesame del merito o non confronti la ratio decidendi, è inammissibile.
- Quando la domanda riconvenzionale è ritenuta indeterminata e carente di prova sull'an e sul quantum, la contestazione in cassazione deve investire specificamente tale autonoma ratio, altrimenti il motivo resta inidoneo.
- La deduzione di un danno da mancato godimento di un immobile richiede una domanda sufficientemente specifica e prova dei relativi presupposti; la mera prospettazione del valore locativo o l'invocazione di un danno in re ipsa non bastano se il giudice di merito ha escluso in radice il fondamento della pretesa.
- Un motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri soltanto a ottenere un diverso regolamento delle spese subordinato all'accoglimento di altri motivi respinti, non costituisce una censura autonoma ammissibile.
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