Cassazione Civile, Ordinanza n. 20157/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il cliente aveva agito per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di apertura di credito stipulato con la banca, deducendo difetto di causa, difetto dell'oggetto o illiceità del motivo; in subordine chiedeva la risoluzione per inadempimento e l'accertamento dell'inesistenza di un proprio debito derivante da quel rapporto. Aveva inoltre domandato la nullità, annullamento o risoluzione dei contratti di pegno su valori mobiliari costituiti a garanzia dell'operazione, con conseguente condanna della banca alla restituzione della somma corrispondente all'obbligazione garantita. A fondamento, deduceva che la banca, in occasione di operazioni di disinvestimento e reimpiego di titoli, aveva erroneamente accreditato sul suo conto una somma di denaro; accortasi dell'errore, lo avrebbe indotto a sottoscrivere un'apertura di credito per pari importo, assumendo che la provvista fosse già stata resa disponibile tramite il precedente accredito e facendogli costituire pegno su titoli per garantire la restituzione. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 1325 n. 2, 1418, comma 2, e 1842 c.c., sostenendo che l'operazione non integrasse una vera apertura di credito ma un'erogazione fittizia priva di causa tipica, funzionale solo a rimediare all'errore della banca; 2) violazione degli artt. 1345, 1418, comma 2, e 1842 c.c., per non avere ravvisato un motivo illecito del contratto in contrasto con il rilievo pubblicistico dell'attività bancaria; 3) violazione degli artt. 1326, 1327 e 1453 c.c. e dell'art. 3 L. 154/1992, per non avere considerato l'inadempimento della banca consistente nella mancata messa a disposizione delle somme oggetto dell'apertura di credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha escluso l'inesistenza della notificazione del ricorso alla banca, qualificando il vizio come nullità della notifica per errore sul destinatario, comunque sanata per raggiungimento dello scopo con la costituzione del controricorrente. Nel merito ha ritenuto infondati i primi due motivi: la Corte d'appello aveva accertato che la banca aveva effettivamente messo a disposizione del cliente una somma di denaro, utilizzabile nel tempo, e che tale operazione presentava la causa tipica dell'apertura di credito; la successiva formalizzazione scritta del contratto non incideva sulla causa. Ha inoltre osservato che l'allegata finalità di porre rimedio all'erroneo accredito costituiva solo l'antecedente fattuale dell'operazione, non elemento incompatibile con la causa tipica. L'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'effettiva messa a disposizione delle somme, trasformando la censura di violazione di legge in una revisione del fatto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato per sostenere la dedotta mancanza di causa/elemento essenziale del contratto, ma la Corte ha ritenuto sussistente la causa tipica dell'apertura di credito
invocato per la nullità del contratto in difetto di causa o per illiceità; la Corte ha escluso i vizi dedotti
norma che definisce l'apertura di credito come messa a disposizione di una somma utilizzabile nel tempo; la Corte ha valorizzato tale funzione tipica
invocato per il motivo illecito; la Corte ha escluso che la finalità allegata integrasse illiceità del motivo
richiamato nel terzo motivo per contestare la formazione del vincolo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro l'accertamento di fatto
richiamato nel terzo motivo in relazione alla conclusione del contratto, senza accoglimento
invocato per la risoluzione per inadempimento, esclusa perché basata su un fatto smentito dal giudice di merito
art. 3 L. 17 febbraio 1992, n. 154
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, senza che la Corte ravvisasse una violazione
richiamato per il deposito delle memorie in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma il principio di riparto probatorio è richiamato indirettamente solo in relazione all'accertamento del fatto
Massime di principio
- Nell'apertura di credito, la causa tipica è integrata dalla messa a disposizione di una somma di denaro utilizzabile nel tempo; la successiva formalizzazione scritta del contratto non è di per sé decisiva ai fini della validità causale.
- L'allegazione di una finalità concreta delle parti, anche collegata a un errore pregresso della banca, non è incompatibile con la causa tipica dell'operazione se il giudice di merito accerta effettivamente la messa a disposizione della provvista.
- La doglianza di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; se il motivo presuppone una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata, esso è inammissibile.
- La nullità della notificazione per errore sul destinatario è distinta dall'inesistenza della notificazione e, se l'atto raggiunge comunque il suo scopo mediante la costituzione della parte destinataria, il vizio risulta sanato.
- La mancata messa a disposizione della somma, quando sia esclusa in fatto dal giudice di merito, non può essere nuovamente dedotta in cassazione sotto la veste di violazione di legge.
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