Cassazione Penale, Ordinanza n. 20315/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso in relazione a una condotta di guida pericolosa: l'imputato non si era fermato all'alt intimato dagli operanti, aveva urtato le autovetture di due persone, cagionando lesioni a una di esse, non si era fermato a prestare soccorso e, una volta bloccato, si era scagliato con violenza contro i Carabinieri. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la violazione di legge e il vizio di motivazione sul diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova, e, dall'altro, il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva in sostanza che la Corte di merito avesse erroneamente negato sia la possibilità di accedere al beneficio sia il trattamento sanzionatorio più favorevole.
La decisione
La Corte ritiene che entrambi i motivi non si confrontino con la motivazione della sentenza di appello, giudicata completa e логica. In particolare, la Corte territoriale aveva escluso il giudizio positivo necessario per la messa alla prova in ragione del grave pericolo per l'incolumità pubblica derivante dalla condotta, del precedente grave dell'imputato e della sua condotta di vita; inoltre aveva escluso la presenza di elementi positivi idonei a giustificare le attenuanti generiche, ritenendo che i medesimi elementi ostassero al loro riconoscimento. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione sostanziale.
norma incriminatrice richiamata come ulteriore titolo della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne sviluppa il contenuto applicativo.
è la disciplina implicata dalla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova; il diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua in ragione della prognosi negativa sulla reiterazione del reato e della gravità della condotta.
è la base normativa delle attenuanti generiche; il mancato riconoscimento è stato ritenuto motivato dall'assenza di elementi positivi e dalla prevalenza di elementi negativi relativi alla condotta e ai precedenti dell'imputato.
regola applicata per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a riproporre censure generiche o assertive.
- Il diniego della messa alla prova è legittimo se il giudice di merito formula una prognosi negativa sul rischio di reiterazione del reato sulla base di elementi concreti, quali la gravità della condotta, i precedenti dell'imputato e la complessiva condotta di vita.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è correttamente motivato quando il giudice valorizza elementi ostativi prevalenti e rileva l'assenza di significativi elementi positivi favorevoli all'imputato.
- In sede di legittimità non è sindacabile il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito quando la motivazione sia completa, coerente e non manifestamente illogica.
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