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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28125/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, nel 1998, di obbligazioni della Repubblica Argentina tramite un intermediario finanziario. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva già dichiarato risolta l'operazione di investimento e condannato la banca a restituire all'investitore il capitale, con interessi legali dal 30 novembre 2006, dopo aver accertato la violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza dell'operazione. La Corte territoriale aveva però: escluso la prova della mala fede della banca ai fini della decorrenza degli interessi; detratto dall'importo da restituire le cedole medio tempore incassate dall'investitore; e ulteriormente ridotto la somma riconosciuta ritenendo applicabile l'art. 1227 c.c. per la mancata adesione dell'investitore all'OPSV proposta dall'Argentina. Il ricorrente ha censurato queste tre statuizioni, deducendo violazione delle norme su buona fede, risoluzione, ripetizione dell'indebito, restituzioni e concorso colposo del danneggiato, sostenendo che la mala fede della banca derivasse dalle violazioni informative, che le cedole fossero frutti percepiti in buona fede e quindi trattenibili, e che la mancata adesione all'OPS non integrasse fatto colposo rilevante.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondata la doglianza sulla mala fede della banca e sulla decorrenza degli interessi, confermando il principio per cui, in caso di risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria, gli interessi sul capitale da restituire decorrono dalla domanda giudiziale salvo prova della mala fede dell'accipiens. Ha inoltre confermato che, a seguito della risoluzione del contratto di investimento, l'investitore deve restituire anche le cedole percepite, in quanto rientranti negli obblighi restitutori conseguenti all'effetto caducatorio della risoluzione. Ha invece accolto la censura sull'applicazione dell'art. 1227 c.c. alla mancata adesione all'OPSV argentina, affermando che tale condotta non è rimproverabile ai fini del concorso colposo e che, comunque, la disciplina del fatto colposo del danneggiato non si applica alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla risoluzione contrattuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

    Per il contratto quadro di intermediazione finanziaria la forma scritta può ritenersi rispettata anche con la sola sottoscrizione dell'investitore, purché il contratto sia redatto per iscritto e consegnato al cliente; non è necessaria la sottoscrizione dell'intermediario.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione agli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto.

  • art. 1458 c.c.

    La risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti e determina obblighi restitutori; i frutti/interessi contrattuali già percepiti non si trattano come frutti ex art. 2033 c.c., ma come attribuzioni patrimoniali da restituire in conseguenza della caducazione del contratto.

  • art. 2033 c.c.

    In tema di ripetizione dell'indebito, gli interessi sul capitale da restituire decorrono dalla domanda giudiziale, salvo prova della mala fede dell'accipiens; la regola non vale per i frutti/ interessi previsti dal contratto caducato.

  • art. 2038 c.c.

    In caso di risoluzione del contratto di investimento sorgono reciproci obblighi restitutori; l'investitore deve restituire anche il valore delle cedole percepite e dei titoli acquistati.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata, in collegamento alla quantificazione del danno e/o delle restituzioni.

  • art. 1227 c.c.

    Non si applica alle obbligazioni restitutorie conseguenti alla risoluzione contrattuale; la mancata adesione dell'investitore all'OPSV argentina non integra fatto colposo rilevante ai fini della riduzione della somma dovuta.

  • art. 820 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso, in collegamento alla natura di frutti delle cedole percepite.

  • art. 1148 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto a trattenere i frutti percepiti in buona fede.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel contratto di intermediazione finanziaria, la mancanza della firma dell'intermediario non comporta di per sé la nullità del contratto quadro se il documento è redatto per iscritto, sottoscritto dal cliente e consegnato a quest'ultimo.
  • Quando il contratto di investimento è risolto per inadempimento dell'intermediario, sorge un obbligo restitutorio reciproco: l'intermediario restituisce il capitale investito e l'investitore restituisce il controvalore delle cedole e dei titoli ricevuti, in applicazione della disciplina delle restituzioni conseguenti alla risoluzione.
  • In tema di interessi sulla somma da restituire, la mala fede dell'accipiens non si presume per il solo fatto dell'inadempimento dell'intermediario: chi la invoca deve provarla; in difetto, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale.
  • La disciplina del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. non si applica alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla risoluzione del contratto, poiché opera nel perimetro del risarcimento del danno e non delle restituzioni.
  • La mancata adesione dell'investitore a un'offerta pubblica di scambio successiva e distinta rispetto al contratto originario non è, di per sé, condotta colposa idonea a ridurre la somma dovuta a titolo restitutorio.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaInadempimentoRisoluzione del contrattoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniContrattiProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNesso di causalità

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