Sentenza n. 7193/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (sezione prima) n. 240/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale del 14 luglio 2023, n. 357, di demolizione di un capannone industriale su due livelli e di una baracca metallica, e ordinanza del 6 ottobre 2023, n. 496, di rettifica dei dati catastali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di una ditta individuale di trasporti con sede nell’area per insediamenti produttivi di Matera ha appellato la sentenza del TAR Basilicata n. 240/2024, che aveva respinto il ricorso contro gli ordini comunali di demolizione. Con il primo motivo ha contestato che l’identificazione dei manufatti abusivi potesse essere desunta dalla sua presenza al sopralluogo, sostenendo che l’ordinanza non individuasse con certezza le opere da demolire e pregiudicasse la difesa e l’ottemperanza spontanea. Con il secondo motivo ha riproposto le censure di mancata comunicazione di avvio del procedimento, carenza di motivazione e istruttoria e lesione dell’affidamento alla conservazione o sanatoria del capannone. Ha dedotto che la realizzazione degli insediamenti si inseriva nella pianificazione comunale per l’area produttiva adottata nel 1976 e che la delibera comunale del 16 dicembre 1991, n. 215, aveva previsto la possibilità di regolarizzare gli opifici subordinandola al pagamento per l’occupazione dell’area; da ciò ha tratto un affidamento e una contraddittorietà dell’azione comunale. In via preliminare aveva inoltre chiesto il rinvio dell’udienza per poter proseguire le iniziative dirette a sanare la posizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di rinvio: la possibilità futura di sanare l’irregolarità non incide sulla legittimità degli atti impugnati e il rinvio è eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha respinto il primo motivo perché l’ordinanza descriveva puntualmente il capannone, i due livelli, le dimensioni e la baracca pertinenziale; l’errore formale relativo al foglio catastale era stato rettificato con l’ordinanza successiva e l’inesattezza toponomastica non incideva sull’individuazione dell’oggetto della demolizione. Ha respinto il secondo motivo: una volta accertata la non conformità urbanistico-edilizia, l’affidamento eventualmente generato dalla precedente pianificazione comunale o dalla prospettiva di sanatoria non impedisce il doveroso esercizio del potere repressivo, né invalida gli ordini. La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione, vincolato una volta riscontrato l’abuso, secondo la motivazione di primo grado richiamata dal giudice d’appello. L’appello è stato quindi respinto e la sentenza del TAR confermata; spese compensate, anche in considerazione della vicenda pianificatoria e della concreta volontà dell’appellante di pervenire alla sanatoria.
Norme richiamate
il rinvio è configurato in termini di eccezionalità dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., e la mera eventualità che la situazione di irregolarità edilizia a base dei provvedimenti impugnati possa essere sanata è in ogni caso destinata ad operare pro futuro, senza alcuna incidenza sulla verifica di legittimità degli stessi.
Il rinvio della trattazione è eccezionale; la mera possibilità di una sanatoria futura non giustifica il rinvio quando non incide sulla verifica di legittimità degli atti impugnati.
In ragione delle descritte risultanze era ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 35 del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.
La disposizione è indicata come base del potere comunale di ingiungere la demolizione dei manufatti abusivi realizzati, nella fattispecie, anche su area di piena proprietà comunale.
Su quest’ultimo profilo la sentenza aggiungeva che l’adempimento partecipativo di cui al citato art. 7 della legge generale sul procedimento amministrativo, 7 agosto 1990, n. 241, non è necessario, in ragione del carattere vincolato dell’ordine di demolizione una volta riscontrata l’esistenza di abusi edilizi.
Secondo la decisione di primo grado, richiamata in appello, la comunicazione di avvio non è necessaria per l’ordine di demolizione, poiché il potere è vincolato una volta accertato l’abuso.
Massime di principio
- La descrizione puntuale delle opere abusive nell’ordinanza di demolizione consente di identificarne l’oggetto; un errore meramente formale nei dati catastali, se rettificato, e un’inesattezza toponomastica che non generi incertezza sull’immobile non comportano l’illegittimità dell’ordine.
- La mera possibilità di una futura sanatoria, anche se collegata a precedenti iniziative pianificatorie dell’amministrazione, non incide sulla verifica di legittimità dell’ordine repressivo adottato per opere accertate come abusive.
- L’affidamento del privato nella conservazione o sanabilità di opere edilizie non impedisce il doveroso esercizio del potere repressivo quando sia accertata la non conformità urbanistico-edilizia, neppure se l’abuso si inserisce in un contesto oggetto di pianificazione comunale.
- Una richiesta di rinvio fondata sulla possibilità di regolarizzare in futuro la posizione edilizia non deve essere accolta quando tale eventualità è priva di incidenza sulla legittimità degli atti oggetto del giudizio.
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