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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33335/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (iscritto gestione separata)

La controversia

L'ente previdenziale ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo relativo all'anno 2009, riferito alla mancata iscrizione presso la Gestione separata. Secondo la Corte territoriale, il termine di prescrizione era decorso tra la scadenza del debito (16 giugno 2010) e la richiesta di pagamento dell'INPS (6 luglio 2015), senza atti interruttivi. L'INPS deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, L. n. 98/2011, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi dovesse essere considerata comportamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione per occultamento del debito contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia previdenziale, i contributi dovuti alla Gestione separata si prescrivono dal momento della scadenza del pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è mera esternazione di scienza e non presupposto del credito. Quanto alla sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c., ha ribadito che essa opera solo quando il debitore tenga una condotta che renda per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una semplice difficoltà di accertamento. Nel caso concreto, la mancata denuncia del reddito non è stata ritenuta né un occultamento doloso e preordinato del debito né un impedimento assoluto, potendo l'INPS attivare ordinari controlli anche presso l'Agenzia delle Entrate. La Corte ha quindi escluso che si possa configurare un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del credito contributivo. Il ricorso è stato rigettato con condanna dell'INPS alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    È richiamato in relazione al decorso della prescrizione del credito contributivo; la Corte ribadisce che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    La sospensione della prescrizione richiede una condotta dolosa del debitore tale da determinare una vera impossibilità per il creditore di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito.

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    Norma richiamata quale base dell'obbligazione contributiva alla Gestione separata.

  • art. 18, comma 12, L. n. 98/2011

    Norma richiamata in collegamento alla disciplina dei contributi dovuti e alla tesi dell'INPS sul quadro RR.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per delimitare i limiti del sindacato di legittimità sugli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione del procedimento camerale non partecipato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In materia di contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento del contributo e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha funzione meramente dichiarativa e non costituisce presupposto del credito.
  • La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede un comportamento doloso del debitore che renda impossibile l'esercizio dell'azione da parte del creditore; non basta una semplice difficoltà di accertamento o di quantificazione del credito.
  • Non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e occultamento doloso del debito contributivo: occorre una verifica concreta della condotta e delle possibilità di controllo del creditore.
  • L'accertamento circa la sussistenza o meno di una condotta idonea a integrare l'occultamento doloso ai fini della sospensione della prescrizione è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
  • In presenza di ordinari strumenti di controllo esperibili dal creditore, la mancata indicazione reddituale non integra di per sé un impedimento assoluto all'azione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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