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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14390/2021 del 25/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'INPS per l'esercizio della professione forense: l'INPS sosteneva che la professionista dovesse iscriversi per contribuzione alla Gestione separata anche nei periodi considerati, mentre la controparte affermava che l'attività fosse svolta in modo occasionale e quindi non soggetta all'obbligo, avendo prodotto redditi annui inferiori alla soglia rilevante

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i periodi in cui la professionista ha prodotto redditi annui inferiori a Euro 5.000,00. La Corte ha precisato che l'obbligo di iscrizione dipende dal carattere di "abitualità" dell'esercizio professionale; il reddito inferiore alla soglia può costituire un elemento indiziario utile a escludere l'abitualità se l'INPS non prova il contrario. L'INPS non ha dimostrato elementi costitutivi dell'abitualità e pertanto il ricorso è stato respinto. Condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali e degli onorari liquidati in favore dell'avvocato della resistente

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, legge n. 335/1995

    prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione per "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo"

    L'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per chi esercita professionalmente in modo abituale attività autonoma soggetta ad albo, indipendentemente dal fatto che sia esclusiva

  • art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003)

    estende l'obbligo anche ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale solo qualora il reddito annuo sia superiore ad euro 5.000

    La soglia di Euro 5.000,00 rileva come presupposto per assoggettare alla Gestione separata le prestazioni occasionali; per le attività abituali la soglia non è il discrimine

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011)

    richiamata come interpretazione autentica della portata dell'art. 2, comma 26, legge 335/1995

    Conferma che l'obbligo riguarda chi esercita abitualmente attività professionale e delimita l'ambito di applicazione della Gestione separata

  • art. 61 e art. 69-bis, d.lgs. n. 276/2003

    art. 61 comma 3 e art. 69-bis comma 3 escludono talune professioni intellettuali da specifiche presunzioni di continuità/ambito di applicazione

    Tali disposizioni operano nel campo dei rapporti contrattuali e fiscali per escludere alcune presunzioni a favore dei professionisti iscritti ad albi, ma non determinano una presunzione iuris et de iure che qualifichi automaticamente l'attività come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata

  • giurisprudenza della Cassazione

    richiamate, tra le altre, Cass. S.U. n. 3240/2010, Cass. n. 32167/2018, Cass. nn. 519/2019, 317/2020, 1827/2020, 477/2021, 478/2021

    Costante orientamento che collega l'obbligo di iscrizione all'abitualità dell'attività professionale e precisa che la soglia di Euro 5.000 riguarda le attività occasionali

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende primariamente dal carattere di "abitualità" dell'attività professionale e non esclusivamente dall'ammontare del reddito prodotto
  • La produzione di un reddito annuo inferiore a Euro 5.000,00 può costituire un importante indizio a favore della occasionalità dell'attività, ma non è di per sé decisiva se sussistono altri elementi di abitualità
  • Iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione materiale e dichiarazioni fiscali sono presunzioni (praesumptio hominis) utili a valutare l'abitualità, ma sono rebuttabili e non costituiscono presunzioni legali assolute
  • Spetta all'INPS (o all'amministrazione che agisce) provare l'abitualità dell'attività quando contesta la qualificazione occasionale; la mera iscrizione ad un albo o l'esistenza di partita IVA non elimina automaticamente la possibilità di valutare l'attività come occasionale
  • La valutazione deve tener conto della scelta ex ante del professionista (se intende svolgere l'attività abitualmente) e non può essere fatta esclusivamente ex post sulla base dell'ammontare del reddito percepito

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