Cassazione Civile, Sentenza n. 14385/2021 del 25/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato la nullità dei termini apposti a due contratti a termine stipulati il 28/5/2010 e 12/11/2010 e aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 30/5/2010. La ricorrente ha dedotto: (i) errata applicazione dell'art. 32 I. n. 183/2010 in ordine alla tempestività dell'impugnazione; (ii) errata interpretazione e applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 368/2001 e censura sull'onere della prova e sui poteri istruttori (art. 2697 c.c., artt. 115,116 c.p.c., art. 421 c.p.c.); (iii) vizio per omesso esame del documento contenente le liste nominative del personale a termine prodotto nel primo grado (doc. 4).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 4913/2016) che estende il differimento dei termini di decadenza previsto dall'art. 32, comma 1-bis, anche ai contratti a termine (anche scaduti) il cui termine decadenziale sia maturato nel periodo considerato. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo: la Corte d'appello ha correttamente valutato l'idoneità probatoria dei prospetti e dei documenti prodotti (doc. 3 e doc. 4), ritenendo i dati forniti dalla società non adeguati a dimostrare il rispetto del limite percentuale previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 368/2001; inoltre le doglianze relative all'onere della prova e all'esercizio dei poteri d'ufficio erano infondate o non dedotte adeguatamente. In conclusione il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, L. n. 183/2010
L'art. 32, comma 1-bis, della I. n. 183 del 2010, ... si « applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della I. n. 604 del 1966 ..."
La Corte ha ritenuto applicabile il differimento del termine decadenziale anche ai contratti a termine (anche scaduti) le cui decadenze siano maturate nel periodo di prima applicazione della novella; ciò ha reso tempestiva l'impugnazione dei contratti.
art. 2, d.lgs. n. 368/2001
La limitazione del numero di assunzioni a termine va calcolata con riferimento all'organico 'al 10 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono' e quindi su base annuale; la documentazione prodotta dalla società non è stata ritenuta idonea a dimostrare il rispetto del limite percentuale.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel contesto dell'onere della prova: la Cassazione precisa che la censura sull'attribuzione dell'onere probatorio è valutabile secondo i limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.; la valutazione delle prove rimane materia di merito.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove: tale valutazione di merito è in linea di principio non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'art. 360 n.5 c.p.c.
art. 421 c.p.c.
I poteri istruttori d'ufficio non possono essere invocati in cassazione se la parte non ha specificamente richiesto al giudice di merito l'esercizio di tali poteri indicando i mezzi istruttori voluti.
art. 360 n. 5 c.p.c. (ex art. 360 n. 5)
La censura per vizio motivazionale e per errori di fatto deve riguardare fatti 'storici' e non semplici argomentazioni o valutazioni di merito; la riformulazione successiva limita l'ambito di sindacabilità in Cassazione.
art. 13, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato esclusivamente per gli effetti sul contributo unificato a carico della ricorrente in caso di applicabilità.
Massime di principio
- L'art. 32, comma 1-bis, L. n. 183/2010 può prorogare i termini decadenziali anche per i contratti a termine, inclusi quelli già scaduti, quando la decadenza sia maturata nel periodo indicato dalla norma: in casi analoghi va sempre verificata la tempestività dell'impugnazione alla luce di tale estensione.
- Il limite percentuale previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 368/2001 si calcola con riferimento all'organico come rilevato al 10 gennaio dell'anno di riferimento: le contestazioni su superamento del contingente richiedono dati chiari, comparabili e adeguatamente elaborati.
- La mera produzione di elenchi nominativi o prospetti grezzi può risultare insufficiente; i documenti devono essere leggibili, completi e corredati da un'elaborazione che renda evidente il criterio di calcolo utilizzato.
- La valutazione dell'idoneità probatoria e del libero convincimento del giudice di merito è difficilmente ribaltabile in Cassazione: le censure devono inquadrare errori di diritto o fatti storici specifici, non semplici contestazioni dell'apprezzamento probatorio.
- Il rimedio per il mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (art. 421 c.p.c.) è limitato se la parte non ha chiesto esplicitamente al giudice di merito di utilizzare quei poteri indicando i mezzi istruttori richiesti.
- I motivi fondati sull'art. 360 n.5 c.p.c. devono riguardare fatti storici ben delineati; non sono efficaci per contestare la valutazione di completezza o leggibilità di documenti già esaminati dal giudice di merito.
- In tema di impugnazioni di contratti a termine, è essenziale documentare con precisione sia il periodo di riferimento che il criterio di calcolo del contingente per poter vincere la prova circa il rispetto delle percentuali consentite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 25 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 14384/2021 del 25/05/2021
- Sentenza lavoro · 25 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 14388/2021 del 25/05/2021
- Sentenza lavoro · 25 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 14389/2021 del 25/05/2021
- Sentenza lavoro · 25 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 14390/2021 del 25/05/2021
- Sentenza lavoro · 25 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 14391/2021 del 25/05/2021
- Sentenza lavoro · 25 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 14392/2021 del 25/05/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →