Cassazione Civile, Sentenza n. 14391/2021 del 25/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPGI aveva notificato un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi previdenziali per il periodo gennaio 2004 - luglio 2005 relativi a due praticanti impiegate dalla s.n.c. "I Giornali di Cosimo De Leo & C." non denunciate all'Ente. De Leo aveva opposto il decreto sostenendo che non sussisteva l'obbligo contributivo perché non erano provati i presupposti per qualificare l'attività come giornalistica e, in particolare, mancava il requisito numerico minimo (art. 34 legge 3/2/1963 n.69) necessario per lo svolgimento del praticantato in istituzioni qualificate. La Corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l'INPGI non avesse fornito la prova del requisito numerico e, quindi, della esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico tra la società e le due lavoratrici. L'INPGI ha impugnato tale decisione in Cassazione, sostenendo che la società era un service giornalistico e che il limite numerico non si applica alle società di service che forniscono prodotti giornalistici alla clientela editoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPGI, ritenendo che la Corte d'appello avesse dato eccessiva rilevanza al solo requisito numerico senza verificare adeguatamente se le prestazioni rese presso la società di service fossero effettivamente qualificabili come attività giornalistica. La Suprema Corte ha stabilito che, ai fini dell'obbligo contributivo INPGI, devono concorrere due requisiti: (1) l'iscrizione all'Albo (o al Registro dei praticanti) e (2) lo svolgimento presso la società di attività riconducibile alla professione giornalistica. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame della natura effettiva delle prestazioni e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 3 febbraio 1963, n. 69, art. 34
art. 34 della legge 3 febbraio 1963 n. 69
Prevede il limite numerico minimo di giornalisti professionisti per lo svolgimento del praticantato in istituzioni qualificate; la Corte precisa che tale requisito è rilevante per valutare il diritto all'iscrizione nel registro dei praticanti ma non esaurisce l'accertamento necessario ai fini dell'obbligo contributivo, che richiede anche la verifica della natura giornalistica dell'attività svolta.
Regolamento INPGI (art. 1, testo anteriore al 2017)
art. 1 del regolamento dell'INPGI
Stabilisce i requisiti di iscrizione e obbligo contributivo: obbligatoria l'iscrizione all'INPGI per giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato che comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica. La Corte usa questa norma per affermare che sono richiesti contemporaneamente iscrizione e svolgimento di attività giornalistica.
D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, art. 43
art. 43 del d.P.R. 4.2.1965 n. 115
Previsione che consente l'iscrizione d'ufficio e retroattiva al registro dei praticanti; la Corte osserva che l'iscrizione d'ufficio non esime dall'accertamento della natura effettiva delle prestazioni per determinare l'obbligo contributivo.
Norme e prassi richiamate (leggi e note ministeriali)
legge n.1564/51; I. n.1122/55; art.38 legge n.416/81 come sostituito dall'art.76 legge n.388/2000; nota Ministero del Lavoro n.14072 del 27/12/2005
Rammentano il quadro normativo che impone l'obbligo assicurativo presso l'INPGI quando sussistono iscrizione e svolgimento di attività giornalistica; la nota ministeriale conferma l'applicabilità dell'obbligo anche ai dipendenti di aziende private.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. 07/03/2016 n. 4429; Cass. n. 3194 del 2005; Cass. 01/02/2016 n. 1853
Precedenti che confermano la rilevanza del limite numerico per l'iscrizione dei praticanti e la nozione di attività giornalistica (lavoro intellettuale di raccolta, commento ed elaborazione di notizie con apporto soggettivo e creativo); la Corte li utilizza per distinguere l'accertamento sul requisito numerico dall'accertamento sulla natura effettiva delle prestazioni.
Massime di principio
- Per l'obbligo contributivo INPGI sono necessari congiuntamente: (a) iscrizione all'Albo o al Registro dei praticanti e (b) svolgimento presso il datore di lavoro di attività effettivamente riconducibile alla professione giornalistica.
- La sussistenza del requisito numerico previsto dall'art. 34 legge n.69/1963 è rilevante soprattutto per valutare la legittimità dell'iscrizione nel registro dei praticanti (se il praticantato si svolge in un'istituzione "qualificata"), ma non è di per sé sufficiente né necessariamente dirimente per stabilire l'obbligo contributivo: occorre verificare la natura reale delle prestazioni.
- L'iscrizione d'ufficio o retroattiva al registro dei praticanti non sostituisce l'accertamento della natura effettiva dell'attività svolta: l'ente previdenziale deve dimostrare che le prestazioni imponevano l'applicazione della normativa giornalistica.
- In caso di rapporti con società di service o altre strutture non tradizionali, va effettuata una valutazione concreta delle mansioni (raccolta, selezione, commento ed elaborazione di notizie con apporto creativo) per determinare se l'attività rientra nella sfera professionale giornalistica.
- L'onere probatorio spetta all'INPGI quando pretende contributi: deve fornire elementi idonei a dimostrare che le prestazioni contestate erano effettivamente di natura giornalistica e non meramente strumentali o amministrative.
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