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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14389/2021 del 25/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la pronuncia di primo grado escludendo l'obbligo di iscrizione della ricorrente alla Gestione separata per i periodi in cui aveva percepito redditi inferiori ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Nazionale Forense. L'Istituto ha censurato la Corte territoriale per avere ritenuto decisivo il dato reddituale (reddito annuo inferiore a € 5.000) a sostegno della natura occasionale dell'attività, senza dare peso all'iscrizione all'albo, all'apertura della partita IVA e ad altri elementi che, secondo l'INPS, indicano l'abitualità dell'attività professionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio 'abituale' della professione e che la soglia di € 5.000 rileva come presupposto per l'assoggettamento di attività occasionali, non come criterio esclusivo per l'abitualità. Il giudice ha inoltre precisato che elementi come l'iscrizione all'albo o l'accensione della partita IVA sono presunzioni (praesumptio hominis) utili per accertare l'abitualità ma non costituiscono presunzioni iuris et de iure; la percezione di redditi inferiori a € 5.000 può costituire un indizio idoneo ad escludere l'abitualità se non è provato il contrario dall'Istituto. L'INPS non ha dimostrato la sussistenza degli ulteriori elementi fattuali richiamati nel ricorso, per cui il rigetto è stato ritenuto corretto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995

    prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo"

    Stabilisce il criterio generale: l'obbligo riguarda chi esercita abitualmente un'attività professionale. L'abitualità è requisito fattuale da accertare, non predeterminato da altre iscrizioni formali.

  • art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con L. n. 326/2003)

    estende l'obbligo anche ai "soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000"

    La soglia di € 5.000 delimita l'assoggettamento per le attività occasionali: se il reddito occasionale è > € 5.000 scatta l'obbligo di iscrizione; viceversa un reddito < € 5.000 è un indizio di occasionalità, non una regola assoluta sull'abitualità.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011)

    Richiamato come norma di coordinamento che interpreta l'ambito applicativo dell'art. 2, comma 26 della legge 335/1995; la giurisprudenza ricostruisce il campo di obbligatorietà della Gestione separata sulla base del combinato disposto delle norme citate.

  • art. 61, comma 3 e art. 69-bis, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    art. 61 c.3: "sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali"; art. 69-bis c.3: esclude dalla presunzione di continuatività le "prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale"

    Queste disposizioni operano come regole di favore nel rapporto contrattuale e fiscale (escludendo certe presunzioni di continuità per i professionisti iscritti ad albi), ma non fondano una presunzione legale secondo cui l'iscrizione all'albo equivale automaticamente ad abitualità ai fini della Gestione separata.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio 'abituale' dell'attività professionale: si tratta di un accertamento di fatto e non di una qualificazione automatica derivante dall'iscrizione all'albo.
  • La soglia di € 5.000 annui serve a collegare all'obbligo anche l'attività occasionale: redditi superiori a tale soglia comportano iscrizione per attività occasionali; redditi inferiori sono un indizio di occasionalità ma non una prova definitiva.
  • Iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali e organizzazione materiale sono presunzioni utili per valutare l'abitualità, ma non costituiscono presunzioni legali iuris et de iure: il giudice deve comunque valutare il quadro probatorio complessivo.
  • Nel contenzioso è onere dell'INPS dimostrare l'abitualità dell'attività professionale quando la contribuente produce elementi che indicano occasionalità (es. redditi molto bassi).
  • L'accertamento dell'abitualità deve guardare alla scelta ex ante del professionista (modalità e organizzazione dell'attività), non limitarsi a ricavare conclusioni ex post dall'ammontare del reddito prodotto.

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