Cassazione Civile, Sentenza n. 14384/2021 del 25/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità del termine del contratto a tempo determinato stipulato il 28/05/2010 e la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 30/05/2010. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) vizio per presunta tardività dell'impugnazione in relazione all'art. 32, comma 1-bis, della L. n. 183/2010; (2) censura per omessa valutazione della documentazione prodotta e mancata ammissione della prova testimoniale e mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (art. 2 d.lgs. n. 368/2001, art. 2697 c.c., artt. 115,116,420,421,437 c.p.c., art. 111 Cost.); (3) vizio per mancata considerazione di un fatto decisivo consistente nella tempestiva produzione delle liste nominative delle assunzioni a termine utili a dimostrare il rispetto del limite percentuale previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 368/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto applicabile il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 4913/2016) secondo cui il differimento del termine decadenziale previsto dall'art. 32, comma 1-bis, si applica ai contratti a termine anche se scaduti nel periodo tra l'entrata in vigore della norma e la scadenza del termine dei 60 giorni, con conseguente rimessione in termini. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili: la Corte territoriale ha valutato correttamente la rilevanza probatoria dei documenti (contando le assunzioni su base annuale e non "mese per mese") e ha legittimamente escluso la prova testimoniale come irrilevante; le questioni attinenti alla valutazione delle prove e all'esercizio dei poteri istruttori rientrano nel merito e non sono sindacabili in sede di legittimità salvo i ristretti limiti dell'art. 360 c.p.c.. Conseguentemente è stato confermato l'accertamento della nullità del termine e la conversione del rapporto in tempo indeterminato; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 32, comma 1-bis, L. n. 183/2010
L'art. 32, comma 1-bis, della L. n. 183 del 2010 ... si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità ... si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini
La Corte ha ritenuto che il differimento del termine decadenziale si applica ai contratti a termine anche se scaduti nel periodo tra l'entrata in vigore della norma e la scadenza del termine dei 60 giorni; pertanto l'impugnazione è stata considerata tempestiva per effetto della rimessione in termini
la previsione che il limite (del 15%) stabilito per il contingentamento dei contratti a tempo determinato sia computato in rapporto all'organico aziendale "che, al 10 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati"
Il limite percentuale del 15% va calcolato su base annuale e secondo l'organico rilevato al 10 gennaio dell'anno di riferimento; il conteggio "mese per mese" non è idoneo a provare il rispetto della percentuale annuale
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Cassazione ricorda che la contestazione di attribuzione errata dell'onere probatorio è sindacabile in cassazione solo in casi specifici; la valutazione delle prove rimane questione di merito
Principio del libero convincimento del giudice sulla base della valutazione delle prove, valutazione che è in generale insindacabile in sede di legittimità salvo vizio motivazionale rilevabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
Poteri istruttori d'ufficio del giudice; la Corte osserva che il mancato esercizio di tali poteri non è censurabile in cassazione se la parte non ha formulato richiesta specifica ed indicato i mezzi istruttori
Limiti del sindacato di legittimità: l'art. 360 n. 3 è richiamabile per errori relativi alla valutazione della prova solo in casi particolari; l'art. 360 n. 5, così come riformulato, consente impugnazione per vizio motivazionale o per omissione di un fatto storico decisivo, ma non per semplici critiche sulla valutazione delle prove o su deduzioni difensive
art. 111 Cost.
Richiamato nella censura sulla completezza del contraddittorio e garanzie processuali; la Corte non ha ritenuto che fosse stata violata la garanzia tale da giustificare la cassazione
Sentenza Sezioni Unite n. 4913/2016
Giurisprudenza richiamata per affermare la possibilità di rimessione in termini per le impugnazioni relative ai contratti a termine coinvolti nel periodo transitorio introdotto dalla L. n. 183/2010
Massime di principio
- La deroga procedurale introdotta dall'art. 32, comma 1-bis, L. n. 183/2010 e interpretata dalle Sezioni Unite consente la rimessione in termini per le impugnazioni relative ai contratti a termine nel periodo transitorio: non va dunque automaticamente esclusa la tempestività dell'impugnazione basandosi solo sulla scadenza originaria del termine.
- Il rispetto del limite del 15% previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 368/2001 va valutato su base annuale e rispetto all'organico rilevato (es. al 10 gennaio), non con un semplice raffronto "mese per mese"; la prova offerta dal datore deve quindi essere riferita al periodo annuale corretto.
- Le decisioni del giudice di merito circa l'ammissibilità e il valore probatorio di documenti e testimonianze rientrano nel libero apprezzamento e sono difficilmente sindacabili in cassazione, salvo che non emergano carenze motivazionali o omissioni di fatti storici decisivi ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Il mancato esercizio, da parte del giudice, dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c. può essere censurato solo se la parte aveva formulato una richiesta specifica e indicato i mezzi istruttori richiesti; la genericità della richiesta dell'istante rende la censura infondata.
- Per contestare efficacemente in cassazione questioni probatorie e di fatto il ricorrente deve in primo grado e in appello documentare chiaramente i fatti storici rilevanti e dimostrare, con precisione, l'errore omissivo o motivazionale del giudice, altrimenti i vizi saranno dichiarati inammissibili.
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