Cassazione Civile, Ordinanza n. 25610/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute da una società cliente di una banca, per saldo passivo di conto corrente e per anticipi su fatture non rientrati, con garanzia prestata da soggetti poi divenuti ricorrenti in cassazione. Il Tribunale rigetta le opposizioni al decreto ingiuntivo; la Corte d’appello conferma. In cassazione i ricorrenti propongono più censure: 1) deducono violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, lamentando l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un terzo soggetto che sarebbe stato coinvolto nell’operazione di finanziamento; 2) denunciano nullità della sentenza per violazione delle norme sulle istanze istruttorie e, in subordine, contestano la qualificazione del rapporto di garanzia come contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione; 3) contestano la decisione sui profili di usura bancaria, commissione di massimo scoperto, capitalizzazione e altre clausole economiche, oltre al mancato ricorso a consulenza tecnica; 4) censurano la valutazione del disconoscimento della documentazione prodotta dalla banca, ritenuto generico e inefficace. La Corte di cassazione, tuttavia, dichiara il ricorso improcedibile per mancato tempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, ritenendo non superabile il vizio con il successivo deposito tardivo e richiamando la disciplina dell’art. 369 c.p.c.; rileva inoltre l’inammissibilità di singoli motivi per difetto di specificità o perché non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata. La decisione finale conferma la soccombenza dei ricorrenti e applica anche le conseguenze sanzionatorie previste per la definizione conforme alla proposta accelerata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha ritenuto mancante, nel termine di legge, il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, essendo stata prodotta solo la copia della sentenza priva di attestazione e depositata tardivamente la relata, per di più senza i messaggi PEC di spedizione e ricezione. Ha escluso che potesse operare il temperamento giurisprudenziale relativo alla sola mancanza di attestazione di conformità, perché qui difettava proprio il documento relativo alla notificazione. Ha inoltre osservato che il ricorso era comunque affetto da plurime cause di inammissibilità per difetto di specificità o di pertinenza rispetto alle rationes della sentenza d’appello. In conseguenza, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché della somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.; ha inoltre richiamato il contributo unificato aggravato ex d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
comma secondo, n. 2; comma primo
il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notificazione, se la sentenza è stata notificata, è onere della parte ricorrente a pena di improcedibilità; la mancanza del documento nel termine di legge comporta improcedibilità, salvo che la relata sia già nella disponibilità del giudice nei casi ammessi dalla giurisprudenza o sia depositata entro il termine di venti giorni.
la produzione successiva del documento mancante è possibile solo nei limiti e nei termini compatibili con l’art. 369 c.p.c.; non consente un recupero senza limiti dell’omissione.
la notifica della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione; se il ricorso è proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione, non può operare la prova di resistenza invocata dai ricorrenti.
in mancanza di notificazione rilevante o di prova utilizzabile della stessa, il termine lungo per impugnare resta il parametro di verifica della tempestività.
comma secondo; ultimo comma
la proposta di definizione accelerata può essere seguita dalla decisione in camera di consiglio; la definizione conforme alla proposta comporta l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie richiamate dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
regola la trattazione camerale dopo l’istanza della parte di definizione del ricorso.
terzo comma; quarto comma
la conferma della proposta di definizione accelerata consente la condanna per responsabilità aggravata e l’ulteriore condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, senza automatismi rigidi ma secondo una valutazione coerente con la tenuta delle difese.
comma primo, n. 4; comma primo, n. 6
il motivo di ricorso deve essere una critica specifica alla decisione impugnata; sono inammissibili i motivi generici, assertivi, non autosufficienti o che non riproducano adeguatamente atti e documenti rilevanti.
il litisconsorzio necessario va escluso quando le obbligazioni in discussione sono autonome e non vi è inscindibilità del rapporto.
le censure sulle istanze istruttorie sono inammissibili se non specificano contenuto, sede di deduzione, riproposizione e decisività delle richieste.
viene evocato nel contesto del disconoscimento dei documenti, ma la Corte ribadisce che il disconoscimento deve essere specifico e univoco.
il disconoscimento della scrittura o della copia fotostatica richiede una contestazione chiara, specifica e non meramente di stile.
richiamato nella censura sull’usura bancaria, ma la Corte osserva che le doglianze erano generiche e non idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze processuali, ma non conduce a diversa soluzione.
art. 111 Cost.
invocato dai ricorrenti, ma non incide sull’esito per le ragioni processuali e di specificità del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo conseguente all’esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della sentenza impugnata e della relata di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata, costituisce un adempimento autonomo e inderogabile ai fini dell’improcedibilità; la sola presenza della sentenza, priva della relata, non basta se il documento mancante non sia tempestivamente prodotto o comunque acquisito secondo i casi ammessi.
- Il temperamento giurisprudenziale che esclude l’improcedibilità opera essenzialmente quando manchi l’attestazione di conformità di un atto comunque depositato e disponibile in giudizio; non vale, invece, quando difetti proprio il documento che prova la notificazione della sentenza o i relativi dati telematici.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata: sono inammissibili le censure generiche, assertive, non autosufficienti o che si limitino a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti senza confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione.
- La contestazione di documenti o copie fotostatiche richiede un disconoscimento chiaro, univoco e specifico, che individui il documento e le difformità rispetto all’originale; non sono sufficienti formule di stile o contestazioni generiche.
- La deduzione di violazioni in materia di usura bancaria, clausole economiche o consulenza tecnica non può essere affidata a doglianze esplorative o indeterminate: occorre indicare puntualmente i profili di illegittimità e la loro incidenza sulla decisione.
- Il litisconsorzio necessario non sussiste automaticamente nelle controversie relative a rapporti di finanziamento o garanzia quando le obbligazioni dedotte siano autonome e scindibili, anche se l’operazione economica sia collegata a più rapporti.
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