Cassazione Civile, Ordinanza n. 27888/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in qualità di fideiussore di una società debitrice principale, per un importo complessivo di oltre 6,7 milioni di euro derivante da saldi debitori di conto anticipi e conto corrente e da finanziamenti bancari. L’opposizione era stata respinta; in appello, la controparte cessionaria del credito era costituita tramite una mandataria e la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla cessione del credito e sulla cessione bancaria in blocco (artt. 58 t.u.b., 1260 e 1264 c.c.), sostenendo che la cessionaria non avesse provato la propria titolarità del credito; inoltre ha denunciato la violazione dell’art. 1945 c.c., dell’art. 58, comma 3, t.u.b. e dell’art. 2 l. n. 287/1990, nonché l’omesso esame e la nullità della fideiussione per asserita nullità di alcune clausole in quanto conformi allo schema ABI censurato da Banca d’Italia. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il ricorso non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, che era l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità; ha inoltre richiamato il principio secondo cui la parte che invochi la cessione in blocco deve provare l’inclusione del credito nella cessione, salvo riconoscimento espresso o implicito della controparte.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto condivisibile la motivazione della sentenza d’appello, osservando che le censure del ricorrente non aggredivano specificamente la ratio decidendi, costituita dall’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. perché non sufficientemente specifico. In via di completezza, la Corte ha aggiunto che, in tema di cessione in blocco, il cessionario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nell’operazione solo se tale qualità non sia stata riconosciuta dalla controparte. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, a un’ulteriore somma in favore della controricorrente e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato per la definizione del giudizio sulla base della proposta del consigliere delegato e della decisione in camera di consiglio
l’appello è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava il requisito di specificità richiesto dalla norma
invocato dal ricorrente in tema di cessione in blocco di rapporti bancari; la Corte non accoglie la censura perché non attinente alla ratio decidendi
richiamato dal ricorrente come norma sulla cessione del credito
richiamato dal ricorrente come norma sugli effetti della cessione nei confronti del debitore ceduto
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la censura non è stata ritenuta pertinente alla ratio della decisione
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità di clausole fideiussorie conformi allo schema ABI censurato
richiamato per la condanna a somme ulteriori nei confronti della parte soccombente
richiamato per la condanna a somme ulteriori nei confronti della parte soccombente
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché equivale alla mancata enunciazione di motivi idonei ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile l’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., il ricorso per cassazione deve investire proprio tale statuizione e non solo questioni di merito rimaste logicamente assorbite.
- In tema di cessione in blocco di crediti bancari, il soggetto che si affermi cessionario ha l’onere di provare che il credito azionato rientra nell’operazione di cessione, salvo che la controparte abbia riconosciuto, espressamente o implicitamente, tale qualità.
- La deduzione della nullità di una fideiussione per conformità a clausole dello schema ABI presuppone che la censura sia rilevante rispetto alla decisione impugnata; se la decisione si fonda su un autonomo rilievo processuale, le doglianze di merito restano inidonee a scalfirla.
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