Cassazione Civile, Ordinanza n. 12151/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, asseritamente svolto per molti anni a favore di una società commerciale. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha escluso la subordinazione ritenendo che l'attività fosse stata svolta, in concreto, come collaborazione quotidiana con il marito, agente di commercio della società, senza prova dell'esercizio, da parte della società stessa, di poteri direttivi, organizzativi o disciplinari nei confronti della ricorrente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: (1) violazione delle norme sul giudizio di rinvio e omesso esame di fatti decisivi per non essersi il giudice di rinvio uniformato alla precedente pronuncia di cassazione sulla prova testimoniale; (2) violazione delle norme sulla prova documentale e sul favor prestatoris per mancata valutazione di documenti recanti annotazioni ritenute indicative di pagamenti alla ricorrente; (3) violazione del contraddittorio per mancata considerazione di circostanze di fatto e per mancata concessione di termine per integrare la lista testimoniale; (4) violazione dell'art. 2094 c.c. per erronea valutazione degli indici della subordinazione e per non aver valorizzato l'inserimento nell'organizzazione aziendale, la continuità della prestazione e il pagamento della retribuzione; (5) violazione delle norme sulla prova testimoniale e sul giudizio di rinvio per avere la Corte d'appello ammesso e assunto prove testimonali nonostante la rinuncia originaria della società e la mancata riproposizione in cassazione; (6) violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere il giudice valutato correttamente il materiale probatorio e il comportamento processuale delle parti; (7) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese di lite nei diversi gradi di giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al giudizio di rinvio perché il giudice di rinvio, dopo la cassazione anche per vizio di motivazione e in procedendo, aveva correttamente svolto l'istruttoria e poteva liberamente apprezzare le prove raccolte; ha ritenuto infondati i motivi sulle prove documentali e testimoniali perché le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito; ha escluso la violazione dell'art. 2094 c.c. poiché la ricorrente contestava non l'erronea enunciazione dei criteri giuridici, ma la valutazione delle risultanze processuali; ha escluso la violazione dell'art. 116 c.p.c. perché non vi era stata indebita applicazione di regole probatorie legali; ha infine ritenuto corretta la regolazione unitaria e globale delle spese secondo la soccombenza complessiva. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo in relazione ai poteri istruttori del giudice e alla dedotta violazione del regime delle prove nel rito del lavoro.
Richiamato nel primo motivo per contestare la disciplina dei poteri officiosi del giudice del lavoro e del giudizio di rinvio.
Invocato per sostenere l'illegittima mancata valutazione di documenti ritenuti decisivi; la Corte ha rilevato che i documenti erano tardivi e comunque privi di decisività.
Richiamato nel terzo motivo come parametro del contraddittorio; la Corte ha escluso la violazione.
La Corte ribadisce che in cassazione è censurabile solo l'erronea definizione dei criteri giuridici della subordinazione, non la mera valutazione delle prove sul caso concreto.
Richiamato per contestare l'originaria rinuncia alle prove testimoniali da parte della società; la doglianza è stata ritenuta infondata.
Richiamato per sostenere che le prove non riproposte in cassazione non potessero essere assunte nel rinvio; la Corte ha escluso la violazione.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova il regime legale errato o viola le regole di formazione della prova; non ricorre nella specie.
La Corte afferma che la soccombenza va valutata in modo unitario e globale ai fini della liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, se la cassazione è avvenuta anche per vizio di motivazione e/o in procedendo, il giudice di rinvio può valutare liberamente i fatti già acquisiti e, ove assuma le prove disposte, deve tenerne conto ma può apprezzarle insieme all'intero compendio istruttorio.
- La denuncia di violazione dell'art. 2094 c.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito applichi in modo errato i criteri giuridici della subordinazione; non è consentito in cassazione trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- La mancata ammissione o integrazione della prova testimoniale integra vizio rilevante solo se la prova non assunta sarebbe stata idonea a sovvertire con certezza il convincimento del giudice su un punto decisivo della controversia.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. sussiste soltanto quando il giudice attribuisca a una prova il valore di prova legale o, viceversa, non applichi il relativo regime probatorio; non quando si contesti la mera ponderazione del materiale istruttorio.
- Ai fini delle spese processuali, la soccombenza va apprezzata in base all'esito complessivo e unitario della lite, non per singoli segmenti o gradi isolatamente considerati.
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