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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32131/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza per mancanza e apparente contraddittorietà della motivazione riguardo al fumus commissi delicti. Si censura il decreto di convalida del sequestro probatorio di un nebulizzatore spray al peperoncino per assenza di adeguata descrizione del reperto, mancanza di fotografie, mancata indicazione del principio attivo (in particolare della capsaicina) e, più in generale, per aver ritenuto che il nebulizzatore costituisca corpo del reato ex art. 4 legge n. 110/1975 senza gli accertamenti chimici necessari; si sostiene che il dispositivo di per sé non è arma e che occorre verificare la presenza di sostanze vietate e la loro concentrazione.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene inammissibili le doglianze sulla contraddittorietà e incompletezza della motivazione nella specie perché, in materia di misure cautelari reali, il sindacato in Cassazione è limitato alla violazione di legge (art. 325 c.1 c.p.p.). Sul merito, la motivazione del decreto di sequestro probatorio è ritenuta sufficiente: indica la finalità probatoria e il fumus, rimandando ai verbali di perquisizione che descrivono le modalità del ritrovamento (all'interno di uno zaino), il comportamento nervoso dell'indagato, e le caratteristiche del cilindro (colore nero, materiale ferro, tappo plastica, etichetta danneggiata in lingua inglese, assenza di marcatura CE). Tali elementi giustificano il sospetto che lo spray non fosse destinato univocamente alla difesa e la necessità del sequestro per accertare la composizione e la concentrazione della sostanza urticante mediante analisi. Viene quindi confermata la legittimità del sequestro probatorio; il ricorso è rigettato senza condanna alle spese né ulteriore versamento, tenuto conto della minore età dell'indagato (art. 29 d.lgs. n. 272/1989) e con oscuramento dei dati sensibili relativi all'età.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    La norma disciplina il porto di strumenti offensivi; il porto di spray al peperoncino può integrare la contravvenzione se le caratteristiche del prodotto e le circostanze di detenzione depongono per una destinazione illecita, ma tale valutazione richiede accertamenti sulle caratteristiche offensive e sulla composizione chimica

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali alla violazione di legge; la Corte di Cassazione può sindacare la motivazione solo in presenza di mancanza assoluta o di motivazione meramente apparente che configuri inosservanza di norme procedurali

  • art. 2, comma 3, legge n. 110/1975 e d.m. n. 203 del 2011

    Stabiliscono le caratteristiche tecniche e di offensività che consentono di qualificare un aerosol come idoneo a integrare il divieto; la loro applicazione richiede accertamenti tecnici in sede di giudizio

  • art. 699 cod. pen.

    Prevede la contravvenzione per il porto abusivo di armi; la sua applicabilità dipende dalla sussistenza delle caratteristiche offensive dell'oggetto, da accertare caso per caso

  • art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272

    Prevede regole processuali di favore per i minori, giustificando l'assenza di condanna alle spese e l'oscuramento dei dati sensibili in caso di minore età

Massime di principio

  • In materia di misure reali il sindacato della Corte di Cassazione è limitato a questioni di illegittimità di legge; le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se si tratta di assoluta mancanza di motivazione o di motivazione meramente apparente che configuri violazione di norme procedurali
  • Il decreto di sequestro probatorio deve indicare la finalità probatoria e il nesso di pertinenza della cosa rispetto al reato; se tali requisiti sono presenti la convalida può essere ritenuta valida anche in assenza di accertamenti tecnici già svolti
  • Uno spray o nebulizzatore non è automaticamente un'arma: la qualificazione come corpo del reato richiede accertamenti sulla natura della sostanza (es. presenza e concentrazione di capsaicina o oleoresin capsicum) e sulle caratteristiche tecniche previste dalla normativa e dai decreti ministeriali
  • Circostanze fattuali contestuali (luogo e modo del ritrovamento, confezione, assenza di marcature CE, comportamento dell'interessato) possono concorrere a formare il fumus commissi delicti e giustificare il sequestro probatorio, finalizzato ad analisi successive
  • Il sequestro probatorio è strumento idoneo a consentire accertamenti tecnici successivi; l'assenza di prove chimiche immediate non rende automaticamente nullo il sequestro se sussistono elementi indicativi della pertinenza del reperto al reato
  • Nel caso di indagati minorenni possono applicarsi misure di tutela procedurale (esenzione dalle spese, oscuramento dati sensibili)

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