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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32141/2022 del 31/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva accolto l'appello dell'Agenzia ribaltando la decisione di primo grado favorevole al contribuente. L'accertamento aveva disconosciuto costi relativi a compensi per prestazioni medico-chirurgiche rese da professionisti esterni e compensi riconducibili alla "European Neurosurgical Institute s.r.l.". Il contribuente denunciava che, in sede di verifica, era stata prodotta documentazione contabile e contrattuale idonea a dimostrare l'effettività e la competenza (anno 2003) dei costi, mentre la CTR aveva ritenuto la documentazione non "specifica" senza esaminarla o motivare adeguatamente il perché della sua insufficienza. I motivi di ricorso in Cassazione lamentavano carenza assoluta di motivazione, valutazione erronea o omessa delle prove e violazione del principio di non contestazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo sussistente un vizio radicale di motivazione nella sentenza impugnata: la CTR non ha dato conto dell'esame effettivo della documentazione prodotta in sede di verifica né ha spiegato perché essa non fosse "specifica" a prova dell'effettività e della competenza dei costi. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la motivazione deve descrivere il percorso cognitivo del giudice e non limitarsi a indicazioni astratte o a richieste di documenti ipotetici. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata e il giudizio rinviato alla Corte territoriale di secondo grado di Catania in diversa composizione, con onere di riesaminare i fatti e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Riferimento alle regole sulla prova e alle questioni di non contestazione; il ricorrente aveva richiamato la violazione di tale norma in relazione alla mancata considerazione di elementi emersi nella fase di verifica.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma invocata rispetto alla doglianza di carenza o contraddittorietà della motivazione; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità e quando la motivazione possa essere censurata in Cassazione.

  • art. 2700 cod. civ.

    Riferimento relativo alla pubblicità dei registri e alle formalità probatorie, evocato dal ricorrente in relazione alla prova documentale dei rapporti contrattuali e dei compensi.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. Legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata nel dispositivo di ammissione dell'udienza; indicazione formale relativa alla celebrazione dell'udienza pubblica.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134

    Rinvio normativo citato dalla Corte per la riformulazione dell'art. 360 c.p.c. e per l'interpretazione restrittiva del sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte ha precisato i limiti del controllo di legittimità.

  • art. 12 delle Preleggi

    Principio ermeneutico richiamato per interpretare la riforma dell'art. 360 c.p.c. nell'ottica della riduzione del sindacato in Cassazione.

  • art. 111 Cost.

    "La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando... non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio"

    Richiamato per sottolineare il "minimo costituzionale" della motivazione: la sentenza deve consentire il controllo della correttezza e della logicità del percorso argomentativo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Collegato al requisito motivazionale della sentenza e all'ammissibilità delle censure in Cassazione per vizio di motivazione grave.

  • Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053

    "La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ... come riduzione al 'minimo costituzionale' del sindacato di legittimità sulla motivazione... denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante"

    Giurisprudenza richiamata per definire la soglia di intervento della Cassazione in tema di motivazione: solo vizi gravi, come mancanza assoluta, motivazione apparente o contraddittoria, giustificano la cassazione.

  • Cass. 30/06/2020, n. 13248

    "La motivazione del provvedimento impugnato... non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio"

    Conferma che la motivazione deve permettere il controllo del percorso logico; motivazione meramente descrittiva o astratta è insufficiente.

  • Cass. 14/02/2020, n. 3819

    "il vizio di motivazione... sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico..."

    Ulteriore richiamo al principio che la sentenza deve esplicitare il criterio logico-argomentativo che ha portato alla decisione.

  • Altra giurisprudenza citata (Cass. 23/01/2006 n.1236; Cass. 29/07/2016 n.15964; Cass. 20/12/2018 n.32980)

    Citazioni a supporto del principio secondo cui la motivazione deve descrivere anche il "processo cognitivo" del giudice, non solo l'esito valutativo.

Massime di principio

  • Se il contribuente produce in sede di verifica documentazione contabile e contrattuale rilevante, il giudice d'appello deve esaminarla e motivare espressamente perché la ritiene insufficiente o non "specifica"; non è sufficiente limitarsi a indicare quali documenti ipoteticamente sarebbero mancati.
  • La Cassazione interviene in tema di motivazione solo per vizi gravi: mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile. Difetti di mera adeguatezza/sufficienza della motivazione sono generalmente non sindacabili.
  • Il giudice deve descrivere il percorso logico-argomentativo ("processo cognitivo") che l'ha condotto dal materiale probatorio alla decisione, permettendo così il controllo sulla correttezza e la logicità del ragionamento.
  • In controversie sui costi deducibili (es. compensi a professionisti esterni), l'onere probatorio grava sul contribuente che deve dimostrare l'effettività, la pertinenza e la competenza temporale; tuttavia, se esistono atti della verifica che attestano la produzione di documenti, il giudice non può ignorarli senza adeguata motivazione.
  • I verbali e le risultanze del procedimento di verifica, se prodotti, assumono rilievo probatorio e devono essere oggetto di valutazione motivata dal giudice tributario; un richiamo generico all'insufficienza non è idoneo.
  • In sede di ricorso, è utile per il contribuente evidenziare e trascrivere gli estratti rilevanti dei verbali di constatazione e degli allegati prodotti in verifica, affinché il giudice non possa eluderne l'esame con motivazioni formali.

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