Cassazione Civile, Ordinanza n. 27179/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società / professionista)
La controversia
Un imprenditore individuale, titolare di una struttura alberghiera, aveva agito per il risarcimento del danno asseritamente derivatogli da una mala gestio nella gestione dei rapporti di lavoro e dell'ispezione ministeriale avvenuta presso gli uffici della società incaricata di servizi amministrativi. Secondo l'attore, la società e la consulente del lavoro avrebbero trasmesso senza autorizzazione documentazione all'ispettorato del lavoro, non avrebbero contestato il verbale ispettivo e avrebbero ulteriormente cooperato con l'ufficio ispettivo, determinando sanzioni, ordinanze-ingiunzioni e successivi contenziosi con una dipendente. In primo grado la domanda fu rigettata; in appello l'attore dedusse, tra l'altro, violazione dell'art. 2697 c.c., vizi del rito, erronea esclusione della responsabilità dei convenuti e nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo. La Corte d'appello dichiarò inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. Nel ricorso per cassazione il soccombente censurò principalmente: 1) l'applicazione della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. a un appello proposto prima della riforma del 2012; 2) la violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c., assumendo che i giudici di merito avessero escluso erroneamente il rapporto contrattuale e, dunque, la responsabilità dei convenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha affermato che il primo motivo era inammissibile perché il ricorrente non aveva assolto l'onere di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c.: non aveva riprodotto in modo adeguato il contenuto dell'atto di appello né indicato specificamente le parti della sentenza di primo grado censurate, così da consentire la verifica della pretesa specificità dei motivi. Ha inoltre ritenuto corretto l'approdo della Corte territoriale sulla mancanza di specificità dell'appello, osservando che, nel giudizio di appello, la critica deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può risolversi in un generico dissenso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e comunque non scrutinabile, perché la pretesa violazione delle norme sulla responsabilità non poteva essere dedotta se la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascun controricorrente.
Norme richiamate
formulazione applicabile ratione temporis
L'appello deve contenere motivi specifici, cioè una critica argomentata che si confronti con le ragioni della decisione impugnata; non basta un generico dissenso.
Nel ricorso per cassazione il ricorrente deve indicare e riprodurre in modo autosufficiente gli atti e i contenuti rilevanti, qui l'atto di appello e la sentenza di primo grado, per consentire il controllo della censura.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge, ma non supera i requisiti di ammissibilità del motivo.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
Invocato insieme al n. 3, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità complessiva del ricorso.
Norma richiamata nel secondo motivo, ma non scrutinata nel merito perché il ricorso era inammissibile.
Norma richiamata nel secondo motivo, ma non scrutinata nel merito perché il ricorso era inammissibile.
La correttezza della soluzione della Corte d'appello rispetto ai principi consolidati di legittimità rende il motivo inammissibile anche ai sensi di questa disposizione.
Norma sul rito camerale in cassazione utilizzata per la trattazione del ricorso.
art. 13, 1° comma, quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la specificità dei motivi richiede una critica puntuale della sentenza di primo grado: alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti le rationes decidendi impugnate.
- Il ricorso per cassazione che censuri una pronuncia di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve riportare, in modo autosufficiente, il contenuto dell'atto di appello e della sentenza di primo grado, indicando le parti rilevanti per dimostrare l'erroneità della declaratoria di inammissibilità.
- Il potere della Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti nei vizi processuali non esonera il ricorrente dall'onere di specificare nel ricorso i fatti processuali e i contenuti degli atti su cui fonda la censura.
- Se il ricorso investe la statuizione di inammissibilità dell'appello, non è consentito trasformare la censura in una discussione di merito sulla responsabilità sostanziale, perché il giudizio di legittimità deve innanzitutto verificare la validità della declaratoria processuale impugnata.
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