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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05663/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di locazione aventi ad oggetto terreni siti in agro di Limatola. I locatori agivano per la risoluzione dei contratti, il rilascio dei terreni e il pagamento dei canoni asseritamente non corrisposti dal luglio 2009, deducendo anche arbitrarie trasformazioni dello stato dei luoghi e l’occupazione abusiva di una ulteriore particella. La conduttrice resisteva sostenendo, da un lato, che i terreni fossero sottoposti a vincolo di recupero ambientale e che i contratti fossero nulli perché stipulati in frode alla legge ex art. 1344 c.c., al fine di eludere il divieto di utilizzazione dei beni in una situazione di "cava sospesa"; dall’altro, chiedeva la restituzione di somme versate assumendo l’impossibilità dell’oggetto del contratto e la mala fede dei locatori. Il Tribunale accoglieva le domande dei locatori e rigettava la riconvenzionale. In appello, la corte territoriale dichiarava inammissibile il gravame perché proposto con atto di citazione anziché con ricorso nel rito locatizio, ritenendo tardiva l’impugnazione in relazione all’art. 327 c.p.c. La ricorrente per cassazione deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 3, 414 e ss., 447-bis e 327 c.p.c., sostenendo che la causa, pur introdotta con rito lavoro, sarebbe stata poi mutata in rito ordinario per effetto dell’istruttoria svolta e che quindi l’appello avrebbe dovuto ritenersi correttamente introdotto con citazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata: la corte d’appello aveva fondato la declaratoria di inammissibilità sul fatto che il giudizio di primo grado era stato deciso all’esito del rito speciale dopo un mutamento di rito e con lettura del dispositivo in udienza, circostanza ignorata dalla ricorrente. La ricorrente si era limitata a richiamare un provvedimento istruttorio del 24 gennaio 2011, senza spiegare lo svolgimento successivo del processo, senza produrre i verbali fino alla decisione e senza confutare la modifica del rito e le modalità di decisione. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza poteva anche apparire come censura di errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. ed ha dichiarato inammissibile anche il "controricorso in replica al controricorso". Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dei contratti di locazione in frode alla legge, ma la questione non è stata esaminata nel merito dalla Corte di cassazione.

  • art. 40, comma 3, c.p.c.

    Invocato nel motivo di ricorso per sostenere la corretta introduzione dell’appello con citazione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 414 c.p.c. e ss.

    Richiamato insieme alle altre norme processuali per contestare il rito applicato; non ha inciso sull’esito, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di rito locatizio; la Corte ha ritenuto non correttamente attaccata la ratio decidendi della sentenza di appello.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per contestare la tardività dell’appello; la Corte di cassazione non ha affrontato il merito della questione perché ha dichiarato inammissibile il motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di correlazione con la motivazione impugnata.

  • art. 183 c.p.c.

    Citato in relazione a un provvedimento istruttorio richiamato dalla ricorrente; non è stato ritenuto decisivo perché non chiariva lo svolgimento successivo del processo.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte come possibile ulteriore profilo, in astratto, di errore di fatto revocatorio sotteso alla prospettazione della ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata come base del procedimento camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo, in presenza dei presupposti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma introduttiva della disciplina sull’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza censurare specificamente gli snodi argomentativi decisivi.
  • Chi deduce un errore di diritto sulla qualificazione del rito o sulla tempestività dell’impugnazione deve allegare e documentare in modo completo lo svolgimento processuale rilevante; non è sufficiente richiamare un singolo provvedimento intermedio se non si chiarisce cosa sia avvenuto successivamente fino alla decisione.
  • La critica alla sentenza che presuppone una diversa ricostruzione del processo, incompatibile con quanto accertato dal giudice di merito, può integrare, se del caso, un errore di fatto revocatorio e non un valido motivo di ricorso per cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili atti processuali atipici o repliche non previste dal codice, come un "controricorso al controricorso".
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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