Cassazione Civile, Ordinanza n. 33206/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso dal fallimento di una società di costruzioni per il pagamento di fatture relative a opere di urbanizzazione primaria e successivi lavori di riempimento eseguiti su un terreno di proprietà della committente. La committente propose opposizione a decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, chiese il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'inadempimento dell'appaltatrice, con eventuale compensazione tra i reciproci crediti. Il tribunale revocò il decreto, riconobbe crediti reciproci e operò la compensazione, condannando il fallimento al pagamento del residuo. In appello il fallimento ottenne la riforma della decisione: la corte territoriale ritenne ammissibile l'appello, qualificò la domanda risarcitoria dell'opponente come eccezione riconvenzionale, escluse l'inadempimento dell'appaltatrice e negò il nesso causale tra il mancato completamento dei lavori e il danno lamentato dalla committente, osservando che quest'ultimo dipendeva da un rapporto esterno con un terzo promissario acquirente. La committente ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello del fallimento; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 1665 c.c. per la ritenuta sufficienza della prova dei fatti allegati dall'appellante; 3) violazione degli artt. 1460, 1218 e 1223 c.c. per l'esclusione dell'inadempimento della società appaltatrice; 4) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. sulla quantificazione del danno; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull'art. 342 c.p.c., affermando che l'atto di appello era specifico perché individuava le parti della sentenza impugnata e le contestazioni mosse al primo giudice, in linea con il principio delle Sezioni Unite sulla necessità di una chiara individuazione dei capi e delle doglianze, senza formule sacramentali. Ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché, sotto l'apparenza della violazione di legge, miravano in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione quando la motivazione sia adeguata; ha inoltre rilevato che la corte d'appello aveva motivato in modo coerente sull'assenza di un inadempimento imputabile all'appaltatrice e sull'assenza di nesso causale tra i lavori non ultimati e il preteso danno da vicenda esterna al contratto di appalto. Il quinto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, una volta riformata la sentenza di primo grado, il giudice di appello doveva regolare le spese secondo l'esito complessivo della lite, con soccombenza totale della ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'atto di appello è ammissibile se consente la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con confutazione delle ragioni del primo giudice; non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
La doglianza che, pur formalmente prospettata come violazione dell'onere della prova, mira in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale istruttorio, è inammissibile in cassazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova dell'esecuzione dell'opera; la Corte non ne fa applicazione autonoma, trattando la censura come contestazione di merito.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'inadempimento dell'appaltatrice; la Corte rileva che la questione è risolta in fatto con esclusione dell'inadempimento.
La responsabilità contrattuale presuppone un inadempimento imputabile; escluso tale presupposto, viene meno anche la base della domanda risarcitoria.
Il danno risarcibile richiede nesso causale tra inadempimento e pregiudizio; nella specie tale nesso è stato escluso perché il danno derivava da un rapporto esterno al contratto di appalto.
Richiamato nei gradi di merito per la compensazione giudiziale tra i crediti reciproci; in cassazione rileva solo indirettamente, perché viene meno il presupposto del credito risarcitorio della committente.
In caso di riforma della decisione, la regolazione delle spese va effettuata secondo l'esito complessivo della controversia, con attribuzione alla parte totalmente soccombente.
Richiamato nel motivo sulla spese, ma la Corte ritiene corretta l'applicazione del criterio di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è sufficiente che l'atto individui con chiarezza i capi della sentenza impugnata e le ragioni della critica, senza necessità di formule solenni o di una completa riscrittura della decisione richiesta.
- In cassazione non è deducibile, sotto la veste della violazione di legge, una censura che in realtà miri a ottenere una diversa valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito, se la motivazione è logicamente e giuridicamente adeguata.
- La responsabilità contrattuale dell'appaltatore richiede l'accertamento di un inadempimento a lui imputabile e di un nesso causale tra tale inadempimento e il danno allegato; se il pregiudizio deriva da una vicenda esterna e autonoma rispetto al contratto, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
- Quando il giudice di appello riforma la sentenza di primo grado, la regolazione delle spese deve seguire l'esito complessivo della lite, applicando il criterio della soccombenza globale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33103/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33107/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33108/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33109/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33112/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33113/2022 del 10/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →